Revocazione per errore di fatto: perimetro della percezione e autonomia del vizio rispetto al merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 7124 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione della sentenza di legittimità, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., è esclusivamente quello di percezione, consistente in una svista che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato sulla base degli atti interni al giudizio di cassazione. Tale errore deve essere autonomo e incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità, non potendo riguardare atti o documenti già esaminati o esaminabili dal giudice di merito. Il vizio revocatorio è altresì escluso quando il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, poiché la pronuncia assume natura valutativa e non percettiva. L’impugnazione per revocazione è infine inammissibile quando la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, ancorché non abbia specificamente esaminato ogni argomentazione difensiva, configurandosi in tal caso un errore di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, avendo subìto la chiusura di posizioni in derivati e la vendita coattiva di titoli da parte dell’intermediario, aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo il risarcimento dei danni. La domanda era stata rigettata dal Tribunale e l’appello era stato respinto dalla Corte d’appello di Venezia, che aveva escluso profili di responsabilità dell’intermediario. Il ricorso per cassazione proposto dall’investitore era stato dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte. Avverso tale pronuncia, il soccombente ha proposto ricorso per revocazione, deducendo errori percettivi in cui la Corte sarebbe incorsa nel valutare il contenuto degli atti difensivi e la portata delle censure presentate.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha innanzitutto ripercorso i presupposti dell’istituto revocatorio: l’errore di fatto deve consistere in una svista percettiva, immediatamente percepibile, che abbia portato a supporre l’esistenza di un fatto inesistente o viceversa, con un contrasto obiettivo tra la sentenza e gli atti processuali. Tale errore deve essere decisivo e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente. Inoltre, il punto di fatto non deve aver costituito oggetto di discussione tra le parti, perché in tal caso la pronuncia del giudice assume natura valutativa e non può essere rimossa con la revocazione.
Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che l’affermazione censurata non era stata formulata come supposizione autonoma, ma costituiva la riproduzione, testualmente tra virgolette, della statuizione del giudice di merito sulla genericità del motivo d’appello. La doglianza del ricorrente atteneva quindi a un asserito errore della sentenza di merito, dovendo essere fatta valere con i mezzi ordinari di impugnazione, e non con la revocazione. Parimenti destituita di fondamento è risultata la seconda censura, riferita alla mancata impugnazione dell’autonoma ratio decidendi: la Corte ha chiarito che la mancata aggressione di una ragione autonoma della decisione comporta la stabilità della pronuncia e non integra un errore percettivo.
Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché il ricorrente non ha indicato in cosa consistesse l’errore percettivo, limitandosi a contestare la valutazione di inammissibilità del motivo di ricorso fondata su una circostanza di fatto non risultante dalla sentenza impugnata. La Corte ha evidenziato che il richiamo all’art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998 nelle condizioni contrattuali costituiva un accertamento di fatto non effettuabile nel giudizio di legittimità. Quanto alle ulteriori censure, la Corte ha rilevato che il ricorrente attribuiva alla pronuncia di legittimità affermazioni in realtà provenienti dal giudice di merito e che, comunque, la decisione si fondava su plurime rationes, nessuna delle quali efficacemente contestata. L’eventuale mancata valutazione dell’onere probatorio della controparte è stata qualificata come censura alla valutazione nel merito, non come errore percettivo.
Infine, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la revocazione per errore di fatto non è esperibile quando la pronuncia sul motivo sia intervenuta, anche se la motivazione non abbia specificamente esaminato tutte le argomentazioni difensive. Nel caso di specie, i motivi quarto e quinto del ricorso per cassazione erano stati effettivamente esaminati e dichiarati inammissibili per relationem alle precedenti considerazioni. La doglianza del ricorrente circa l’omesso esame di un supporto informatico ha quindi integrato una censura di merito, improponibile in sede di revocazione, e il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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