È valido il mutuo c.d. “solutorio” destinato a ripianare pregresse esposizioni (Cass. civ. Sez. 1 n. 12860 del 06.05.2026)
È valido il contratto di mutuo c.d. “solutorio”: la traditio si perfeziona con l’accredito sul conto del mutuatario, che acquisisce la disponibilità giuridica della somma, e non rileva la successiva destinazione delle somme al ripianamento di pregresse esposizioni, trattandosi di atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.