Nullità rilevabile d’ufficio e onere di allegazione dei fatti costitutivi (Cass. civ. Sez. 1 n. 12814 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità contrattuale, sebbene rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, esige che i fatti da cui essa discende siano stati introdotti nel giudizio e che i relativi elementi risultino già acquisiti al giudizio di merito, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie. Il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità è quindi subordinato alla previa allegazione delle circostanze fattuali da cui essa origina, ferma restando l’impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla loro dimostrazione. La valutazione circa l’opportunità di disporre una CTU e l’interpretazione delle perizie di parte integrano esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici.
Il Fatto
Una società finanziaria otteneva dal Tribunale di Novara un decreto ingiuntivo nei confronti di una società immobiliare e dei suoi garanti, per il pagamento di somme dovute in forza di contratti di finanziamento e di una scrittura privata di riconoscimento del debito. Gli ingiunti proponevano opposizione, eccependo la nullità dei contratti per usurarietà dei tassi applicati, per difformità del TEG rispetto a quello pattuito e per difetto di causa dei mutui, contestando altresì la mancata erogazione materiale delle somme.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità, e la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione. Gli opponenti proponevano quindi ricorso per cassazione, lamentando la mancata disposizione di una consulenza tecnica e l’omessa motivazione in ordine alla necessità di un rilievo d’ufficio della nullità dei contratti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui i ricorrenti contestavano il mancato espletamento della CTU. Il sindacato sulle modalità di gestione dell’istruttoria e sulla scelta di non avvalersi di un ausiliario tecnico è riservato al giudice di merito. Nella specie, la Corte territoriale aveva ampiamente motivato la reiezione dell’istanza, evidenziando la natura apodittica delle perizie di parte e la loro incapacità di fondare l’eccezione di usurarietà su presupposti logico-giuridici corretti. Il motivo è stato altresì ritenuto privo di specificità, per non avere i ricorrenti indicato in quale modo le perizie avrebbero dimostrato l’usurarietà né quali spese sarebbero state omesse nel calcolo del tasso.
Il secondo motivo, relativo all’omessa motivazione circa il mancato rilievo d’ufficio della nullità dei contratti, è stato invece dichiarato infondato. La Corte ha richiamato il principio per cui il rilievo officioso della nullità contrattuale non esonera la parte dall’onere di allegare i fatti costitutivi della stessa. Il potere-dovere del giudice di rilevarla opera solo se le circostanze fattuali da cui essa origina risultino già acquisite al giudizio di merito, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente escluso il rilievo d’ufficio proprio in ragione del difetto di allegazione delle doglianze relative all’usurarietà, prive di supporto tecnico, e della mancata indicazione delle spese che sarebbero state applicate in difformità dalle pattuizioni contrattuali. La Corte ha infine escluso la configurabilità del vizio di omessa motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., trattandosi di contestazioni relative a valutazioni giuridiche e al materiale probatorio, non già all’omesso esame di un fatto storico.
Nota della Redazione
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