Rimborso integrale dei costi per estinzione anticipata del finanziamento (Cass. civ. Sez. 1 n. 12861 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di credito al consumo, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, previsto dall’art. 125-sexies t.u.b., comprende tutti i costi, inclusi quelli indipendenti dalla durata del contratto, come le commissioni di intermediazione e i premi assicurativi. Tale interpretazione, conforme alla sentenza della Corte di giustizia UE dell’11 settembre 2019, C-383/18, Lexitor, si applica anche ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010. Il giudice di merito è tenuto a interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo, anche nelle controversie tra privati. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., che censuri la valutazione delle prove in caso di doppia conforme, in assenza di dimostrazione della divergenza tra le ragioni di fatto dei due giudici di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 6 dicembre 2021, ha respinto l’appello proposto dalla banca avverso la decisione del Giudice di pace che l’aveva condannata a restituire al consumatore i costi sostenuti in relazione al contratto di finanziamento, stipulato il 22 febbraio 2011 ed estinto anticipatamente il 31 maggio 2015. Il giudice d’appello ha ritenuto applicabile la versione originaria dell’art. 125-sexies t.u.b., attribuendo al consumatore il diritto alla riduzione del costo totale del credito per la vita residua del contratto, con ricomprensione integrale di tutte le voci di costo.
Avverso tale decisione, la banca ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione della legge vigente al momento della stipula del contratto, l’omesso esame di clausole contrattuali che distinguevano tra costi up front e costi recurring, e la mancata valutazione di documenti relativi al rimborso dei premi assicurativi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondati il primo e il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per la loro connessione. Ha richiamato i principi già affermati dalle precedenti pronunce (tra cui Cass. 6 settembre 2023, n. 25977 e Cass. 16 ottobre 2024, n. 26917), secondo cui l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza Lexitor sull’art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE, è vincolante per il giudice nazionale.
La Suprema Corte ha precisato che tale interpretazione è estensibile anche alla previgente disciplina di cui alle direttive 87/102/CEE e 90/88/CEE, come recepite dall’art. 125 t.u.b. La circostanza che le direttive abbiano efficacia diretta soltanto verticale non impedisce al giudice di merito di interpretare la normativa interna in modo conforme al diritto europeo. In ogni caso, il consumatore non può essere privato del diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria. La sentenza impugnata si è uniformata a tali principi.
Il terzo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., trattandosi di cosiddetta doppia conforme. La ricorrente non ha dimostrato la divergenza tra le ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito, requisito indispensabile per superare il limite alla cognizione della Corte in materia di prove e fatti decisivi.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.200,00, oltre spese forfettarie e accessori. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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