Opposizione agli atti esecutivi tardiva per la mancata impugnazione del precetto nel termine di venti giorni (Cass. civ. Sez. 1 n. 12812 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione agli atti esecutivi è soggetta al termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell’atto, la cui osservanza costituisce condizione di proponibilità dell’azione. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza, rilevabile anche in sede di legittimità e, trattandosi di questione attinente alla proponibilità, su di essa non può formarsi il giudicato interno, potendo essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il Fatto
La società, opponente in una procedura espropriativa immobiliare, contestava la validità del titolo esecutivo rappresentato da un contratto di mutuo fondiario, deducendone la nullità anche per la violazione del limite di finanziabilità, e lamentava l’omessa notificazione del titolo medesimo. Il Tribunale rigettava l’opposizione all’esecuzione e, implicitamente, l’opposizione agli atti esecutivi.
Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, limitatamente al capo riguardante l’opposizione agli atti esecutivi, eccependo l’assenza di notificazione del titolo esecutivo e la conseguente nullità. La controricorrente resisteva, mentre con la memoria illustrativa il ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata l’opposizione all’esecuzione rigettata con sentenza non impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando un duplice e concorrente profilo di inammissibilità. In primo luogo, ha constatato l’assenza di allegazione, da parte del ricorrente, del rispetto del termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi.
La decadenza derivante dall’inosservanza del termine – ha precisato la Corte – è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, richiamando i precedenti di questa stessa Corte. Tale rilievo è possibile in ogni stato e grado del giudizio poiché, trattandosi di una questione che attiene alla proponibilità dell’azione, su di essa non può formarsi il giudicato interno, come affermato dalle Sezioni Unite n. 24172/2025.
Nel caso di specie, a fronte del precetto notificato in data 25 gennaio 2018 e del pignoramento notificato il 20 aprile 2018, l’opposizione proposta il 6 giugno 2018 è stata ritenuta tardiva, non avendo il ricorrente allegato e provato una diversa conoscenza degli atti impugnati.
In secondo luogo, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in relazione al capo dipendente relativo alla mancata notifica del titolo esecutivo. Tale capo, ai sensi dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., è destinato a subire gli effetti della pronuncia di appello sul capo pregiudiziale concernente la validità del mutuo fondiario, con la conseguenza che la cassazione della sentenza, anche se parziale, ha effetto anche sulle parti dipendenti da quella impugnata o comunque collegate a quella pregiudicante.
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Nota della Redazione
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