Prededuczione in concordato con riserva: onere probatorio del creditore (Cass. civ. Sez. I n. 55 del 02.01.2025)
In tema di prededuczione ex art. 161, comma 7, l. fall., grava sul creditore istante allegare e provare la coerenza dell’atto con la situazione procedurale, fornendo informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano di concordato con riserva.