Limite di finanziabilità non incide sulla validità del mutuo fondiario (Cass. civ. Sez. I n. 27 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, del TUB non costituisce elemento essenziale del contenuto del contratto. La norma, di natura non imperativa, è posta nell’ambito della vigilanza prudenziale sul sistema bancario e opera come elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale. La sua violazione, pertanto, è insuscettibile di determinare la nullità del contratto di mutuo e, di conseguenza, non travolge la connessa garanzia ipotecaria. La valutazione sull’opportunità di compensare le spese processuali, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca quanto in presenza di altri giusti motivi, esula dal sindacato di legittimità, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito.

Il Fatto

La banca propone opposizione allo stato passivo del fallimento, chiedendo l’ammissione al passivo, in collocazione ipotecaria, di un credito derivante da un contratto di mutuo fondiario stipulato con una diversa società e garantito da ipoteca su un immobile poi venduto alla società fallita. Il fallimento resiste deducendo la nullità del contratto di mutuo per il mancato rispetto del limite di finanziabilità, pari all’80% del valore del bene ipotecato, previsto dall’art. 38, comma 2, del TUB e dall’art. 1 della delibera CICR del 22/4/1995.

Il Tribunale accoglie parzialmente l’opposizione, rigettando l’eccezione di nullità e ammettendo la banca al passivo per le somme richieste, con compensazione delle spese per la metà in ragione della soccombenza in via principale del fallimento. Il fallimento ricorre in Cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

I primi cinque motivi, trattati congiuntamente, investono tutti la ritenuta nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità. Il ricorrente censura il decreto del Tribunale sotto vari profili: dall’onere probatorio a carico della banca, alla scelta del valore cauzionale in luogo di quello commerciale, all’omesso accertamento tecnico, all’ammissibilità tardiva del prospetto di finanziamento, fino alle conseguenze dell’invocata nullità sull’iscrizione ipotecaria.

La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 33719 del 2022 e confermato dalle successive pronunce della Sez. VI n. 6907 del 2023 e Sez. VI n. 7949 del 2023. Il limite di finanziabilità non è elemento essenziale del contratto: la norma che lo prevede non è determinativa del contenuto del negozio né posta a presidio della sua validità, ma è norma di natura non imperativa, espressione della vigilanza prudenziale.

La violazione di tale limite non può dunque produrre la nullità del contratto, perché ciò condurrebbe al pregiudizio proprio dell’interesse che la disposizione mira a proteggere: la stabilità patrimoniale della banca e il contenimento dei rischi nella concessione del credito. Il venir meno della garanzia ipotecaria, conseguenza invocata dal ricorrente, si risolverebbe in un danno per il soggetto che la norma intende tutelare. I primi cinque motivi sono pertanto infondati.

Quanto al sesto motivo, relativo al regolamento delle spese processuali, la Corte ribadisce che il principio di soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese. Il potere discrezionale del giudice di merito di compensare in tutto o in parte le spese di lite, nell’ipotesi di soccombenza reciproca o di concorso di altri giusti motivi, esula dal sindacato di legittimità, come già affermato da Cass. n. 19613 del 2017. Anche tale motivo è infondato.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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