Prededuczione in concordato con riserva: onere probatorio del creditore (Cass. civ. Sez. I n. 55 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo con riserva, la valutazione sulla natura di ordinaria o straordinaria amministrazione dell’atto compiuto dall’imprenditore dopo la presentazione della domanda va effettuata con esclusivo riferimento all’interesse della massa dei creditori e richiede di conoscere il tipo di proposta o il contenuto del piano che il debitore intendeva presentare. Grava sul creditore che chiede il riconoscimento della prededuczione ex art. 161, comma 7, l. fall. l’onere di allegare e provare la coerenza dell’atto con la situazione procedurale in cui è stato posto in essere. Il principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. ha per oggetto fatti storici e non si estende alla qualificazione giuridica dell’atto, che il giudice compie sulla base delle risultanze di causa. La questione relativa al difetto di fondamento probatorio della domanda non integra un presupposto dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., operando il principio iuxta alligata et probata partium.

Il Fatto

Una società distributrice di prodotti farmaceutici chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento di un imprenditore titolare di farmacia per un credito complessivo, di cui una parte riferita a forniture antecedenti al concordato in chirografo e un’altra, di importo maggiore, per forniture successive alla presentazione della domanda di concordato, da collocare in prededuczione. Il giudice delegato ammetteva solo una frazione del credito in via chirografaria. Il Tribunale, in sede di opposizione, accoglieva parzialmente la richiesta, aumentando la somma ammessa ma confermando la collocazione chirografaria e negando la prededuczione, per non avere la creditrice allegato né provato la coerenza delle forniture con la domanda di concordato.

La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo la violazione del contraddittorio, l’errata distribuzione dell’onere della prova, la contraddittorietà della motivazione e l’illegittima compensazione delle spese. La procedura fallimentare non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, non sono fondati. La Corte richiama un proprio arresto, cui intende dare continuità, secondo cui nella fase di preconcordato l’imprenditore può compiere atti di gestione senza autorizzazione del tribunale, ma solo per conservare l’integrità e il valore del patrimonio. La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, da leggere secondo l’art. 167 l. fall., ruota attorno all’idoneità dell’atto a incidere negativamente sul patrimonio, pregiudicandone la consistenza o la capacità di soddisfare i creditori.

Tale valutazione va compiuta con riguardo all’interesse della massa, non dell’imprenditore insolvente, poiché atti astrattamente di ordinaria amministrazione possono assumere diverso connotato nel contesto procedimentale attivato dalla domanda. Ne deriva che il debitore che presenta una domanda di concordato “con riserva” deve fornire informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano, per consentire di valutare la coerenza degli atti; in difetto, l’atto idoneo a incidere negativamente sul patrimonio è considerato di amministrazione straordinaria.

Il Tribunale, applicando tali principi, ha constatato che nulla era stato specificato in ordine alla domanda di concordato, ritenendo insufficienti le allegazioni a sostegno della prededuczione. La motivazione è idonea a esporre l’iter logico del giudice.

La Corte afferma poi che il principio dell’art. 2697 cod. civ. opera anche rispetto alla richiesta di prededuczione: è onere del creditore istante allegare e produrre gli elementi probatori che ne giustificano la riconoscibilità in riferimento alla rispondenza agli interessi dei creditori. Il difetto di fondamento probatorio attiene a un ordinario presupposto dell’accoglimento e non richiede segnalazione ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., valendo il principio per cui il giudice decide iuxta alligata et probata partium.

Quanto al principio di non contestazione, la Corte ne esclude l’operatività: esso riguarda fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, non la qualificazione o classificazione dell’atto rimessa al giudice. La fornitura di prodotti farmaceutici, dunque, non costituiva di per sé atto di ordinaria amministrazione, dovendo essere sottoposta a giudizio di coerenza con la situazione procedurale. Il quarto motivo, relativo alla compensazione delle spese, è infine rigettato, avendo il Tribunale motivato la statuizione con riferimento alle ipotesi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., integrate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.

Nota della Redazione

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