Inammissibile il motivo di ricorso su questione non dedotta in merito (Cass. civ. Sez. I n. 50 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che investe una questione della quale non vi è alcun cenno nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non allega di averla già dedotta dinanzi al giudice di merito e non indica in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. I motivi devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, restando preclusa alle parti la prospettazione in sede di legittimità di questioni nuove o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito. La violazione delle regole sugli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ. sulla produzione documentale può essere fatta valere dalla controparte, ma resta sanata quando questa, avendone conoscenza, non proponga tempestiva opposizione.
Il Fatto
La banca creditrice, cessionaria del credito, propose tardivamente l’insinuazione al passivo del fallimento della società debitrice, in via chirografaria, per il credito derivante dal mancato pagamento di rate di un contratto di mutuo. Il curatore si oppose e il tribunale respinse la domanda. La corte d’appello confermò il rigetto, ritenendo che il documento prodotto dalla stessa banca con la domanda di insinuazione integrasse gli estremi della quietanza di pagamento e che la condotta della banca equivalesse a rinunzia all’eccezione di disconoscimento; la banca, inoltre, non aveva assolto l’onere di provare che la dichiarazione fosse stata rilasciata per errore.
Avverso la sentenza di appello la banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, sostenendo che il documento non potesse considerarsi prodotto dalla stessa banca, perché non inserito nell’elenco degli allegati alla domanda di insinuazione. Il fallimento non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 214, comma 2, cod. proc. civ. e 77 e 87 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che la scrittura contenente l’attestazione di pagamento non potesse ritenersi prodotta da essa banca e che quindi la corte d’appello avesse errato nel negarle l’esperibilità del disconoscimento.
La Corte dichiara il motivo inammissibile per carenza di specificità. La sentenza impugnata ha accertato che la produzione della quietanza è avvenuta ad opera dell’appellante nel contesto della domanda di insinuazione al passivo, senza alcun cenno alla ritualità delle modalità di introduzione del documento. Richiama la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 25909/2021 e n. 31999/2022): chi prospetta in cassazione questioni di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto lo abbia fatto. I motivi devono cioè investire questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo.
Nel caso concreto la ricorrente non ha allegato né indicato in quale atto del giudizio di merito abbia dedotto la questione agitata nel motivo, né il luogo e il modo della deduzione. La censura è inammissibile anche sotto altro profilo: secondo la giurisprudenza della Corte, gli atti e i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell’indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere; quelli prodotti dopo vanno depositati con comunicazione dell’elenco alle altre parti. L’inosservanza rende irrituale la produzione, ma la controparte, che pur abbia preso conoscenza, può accettare anche implicitamente il deposito; la violazione del contraddittorio non è apprezzabile in assenza di tempestiva opposizione (Cass. n. 14661/2019, 5671/2010 e Cass. 2772/2024). Nel caso di specie non risulta che il fallimento abbia contestato la ritualità della produzione e la stessa curatela aveva versato in atti il documento, dimostrando l’assenza di opposizione al suo utilizzo come prova.
Le medesime ragioni conducono all’inammissibilità del secondo mezzo, con cui la doglianza è proposta come vizio di omesso esame di un fatto decisivo. La censura presenta un ulteriore profilo di inammissibilità, poiché il fatto il cui esame può essere omesso è un fatto storico, non un riscontro processuale. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; nulla sulle spese, non avendo la curatela svolto difese, con versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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