Il reclamo ex art. 18 l.f. riformato si applica anche al rigetto dell’opposizione nel vecchio rito (Cass. civ. Sez. 1 n. 9551 del 14.04.2026)
Il principio della ultrattività del rito è recessivo rispetto alla norma transitoria di cui all’art. 22 d.lgs. n. 169/2007: la sentenza che rigetta l’opposizione alla dichiarazione di fallimento nel vecchio rito va impugnata con il reclamo ex art. 18 l.f., nei termini ivi previsti.