Il reclamo al piano di riparto non richiede la forma della sentenza e il ritiro del progetto va impugnato ex art. 36 l.fall. (Cass. civ. Sez. 1 n. 9170 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il tribunale decide sul reclamo avverso il progetto di riparto ha la forma del decreto e non è assimilabile ad una sentenza: l’art. 26, ultimo comma, l.fall. ne impone la motivazione ma non richiede che contenga le conclusioni delle parti o la concisa esposizione delle ragioni di fatto. Il creditore che intenda contestare il ritiro del primo progetto di riparto, già comunicato ai creditori, deve impugnare tale atto con le forme e nei termini del procedimento di cui all’art. 36 l.fall., non potendo dolersi in sede di impugnazione del successivo piano. Ai fini della liquidazione del compenso del curatore, non può ricomprendersi nell’attivo realizzato il valore dell’immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, salvo che il curatore abbia svolto un’attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori.
Il Fatto
Il curatore del fallimento, dopo aver depositato e comunicato ai creditori il primo progetto di riparto, lo ritirava e ne presentava uno nuovo. Il creditore fondiario, che in base al nuovo piano risultava tenuto a restituire somme alla procedura, proponeva reclamo ex artt. 110 e 36 l.fall., respinto dal Giudice Delegato e poi dal Tribunale, che confermava la legittimità del prelievo in favore della procedura delle somme realizzate tramite la vendita esecutiva e le transazioni concluse dal creditore fondiario.
Avverso il decreto del Tribunale il creditore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la nullità del decreto per difetto dei requisiti di cui all’art. 132 c.p.c., l’illegittimità del ritiro del primo progetto di riparto e l’erronea inclusione nell’attivo delle somme realizzate dal creditore fondiario.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo, precisando che il provvedimento del tribunale sul reclamo avverso il progetto di riparto non è una sentenza ma un decreto, la cui motivazione è disciplinata dall’art. 26, ultimo comma, l.fall. e non dall’art. 132 c.p.c. Il decreto impugnato, pur non contenendo le conclusioni delle parti, risultava comunque idoneo a individuare parti, collegio e materia del contendere, oltre che le ragioni della decisione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che, a prescindere dalla sussistenza del potere del curatore di ritirare il piano di riparto comunicato ai creditori, il ricorrente avrebbe dovuto contestare la legittimità dell’atto di ritiro con le forme e nei termini di cui all’art. 36 l.fall. La mancata impugnazione di quell’atto rendeva inoppugnabile la relativa comunicazione, con conseguente infondatezza della censura.
Sul terzo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui il compenso del curatore non può essere liquidato sull’intero valore dell’immobile venduto nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto svolgendo un’attività che abbia prodotto una concreta utilità per la massa dei creditori. Il Tribunale aveva accertato in fatto la sussistenza di tale attività, e tale accertamento avrebbe potuto essere censurato solo nei limiti del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non già come violazione di legge. La censura è stata pertanto dichiarata inammissibile.
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Nota della Redazione
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