Fallimento “omisso medio” e falcidia del credito dopo la scadenza del termine ex art. 186 l. fall. (Cass. civ. Sez. 1 n. 9852 del 16.04.2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto che, in tema di fallimento c.d. “omisso medio”, ammette al passivo il credito nella misura falcidiata dal concordato omologato, quando il fallimento sia stato dichiarato dopo la scadenza del termine per la risoluzione ex art. 186 l. fall.