Revocatoria fallimentare e insussistenza delle esimenti per il procuratore sportivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 9196 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revocatoria fallimentare, l’esimente di cui all’art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall. per i pagamenti eseguiti nei termini d’uso non ricorre qualora il ritardo nella corresponsione costituisca un evento patologico nell’evoluzione del rapporto contrattuale, frutto di un accordo successivo intervenuto a fronte di iniziative esecutive del creditore, e non una prassi negoziale consolidata e stabile. L’esimente di cui alla lett. f) della medesima norma postula una prestazione continuativa e coordinata, non ravvisabile nell’attività del procuratore sportivo limitata alla cura di un singolo trasferimento di un calciatore. La valutazione degli elementi indiziari posti a fondamento della scientia decoctionis è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, salva l’ipotesi di una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale.
Il Fatto
Il Fallimento di una società di calcio conveniva in giudizio un procuratore sportivo, proponendo azione revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall. con riferimento a due pagamenti ricevuti dal professionista quale corrispettivo per le prestazioni rese in occasione del trasferimento di un calciatore. Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo sussistente la conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’accipiens e insussistenti le esimenti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. a) e f), l. fall., atteso che i pagamenti erano avvenuti in termini dilazionati rispetto alla scadenza pattuita.
La Corte d’Appello rigettava il gravame, confermando l’insussistenza della prassi modificativa dei termini di pagamento e la funzionalità delle prestazioni alla continuità aziendale. Il giudice di secondo grado riteneva altresì provata la consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore, valorizzando le iniziative di recupero del credito intraprese dal procuratore e le notizie di pubblico dominio relative alle difficoltà finanziarie della società. Avverso tale decisione, il procuratore sportivo proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo, volto a contestare l’esclusione delle esimenti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. a) e f), l. fall. Quanto alla prima, la Corte ha rilevato che l’accertamento compiuto dai giudici di merito, secondo cui l’accordo di dilazione costituiva un evento patologico nell’evoluzione del rapporto contrattuale, conseguente alle iniziative esecutive del creditore, esclude la configurabilità di una prassi negoziale consolidata di pagamento in termini diversi da quelli contrattuali, in linea con il principio espresso da Cass. n. 30127/2024. Con riferimento alla lett. f), la Corte ha ritenuto che l’attività del procuratore sportivo, curato un singolo trasferimento, non integri una prestazione professionale di lavoro autonomo continuativa e coordinata.
Il secondo motivo, concernente la prova della scientia decoctionis, è stato reputato parimenti inammissibile. La Corte ha ribadito che la scelta e la valutazione degli elementi indiziari spettano al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo in caso di macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale, citando Cass. n. 10240/2025. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente valorizzato plurimi elementi sintomatici, quali il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l’esecuzione forzata e la rinuncia al pignoramento, unitamente al contesto di notizie di pubblico dominio, valutati alla luce della professionalità del ricorrente, in conformità alla giurisprudenza di legittimità richiamata (tra cui Cass. n. 13445/2023 e Cass. n. 7013/2025).
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili in quanto impingevano nella valutazione degli elementi indiziari e nella scelta degli elementi di prova, come la CTU espletata in altro giudizio, operazioni queste riservate al giudice del merito e incensurabili se correttamente motivate. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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