Inammissibile il reclamo avverso il riparto fallimentare per omessa integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. 1 n. 9172 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparto fallimentare, sia il reclamo ex art. 36 l.fall. avverso il progetto di riparto predisposto dal curatore, sia il reclamo ex art. 26 l.fall. avverso il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, dovendo il ricorso essere notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto. L’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei controinteressati determina la nullità del procedimento, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del reclamo, senza che rilevi l’esito favorevole per i creditori o la mancata proposizione della domanda di ammissione al passivo. In difetto di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non è deducibile come motivo di nullità della decisione, poiché l’art. 111 Cost. demanda al legislatore ordinario la disciplina della garanzia dell’imparzialità del giudice tramite gli istituti dell’astensione e della ricusazione. Sono inammissibili in sede di legittimità le questioni sulle quali il giudice di merito non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite dall’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale.
Il Fatto
Un creditore ammesso in prededuzione allo stato passivo di un fallimento proponeva reclamo avverso il progetto di riparto parziale. Il Giudice Delegato respingeva il reclamo e, avverso tale decreto, il creditore proponeva reclamo ex art. 26 l.fall. al Tribunale. Il Tribunale dichiarava inammissibile il reclamo, rilevando che il reclamante non aveva dato seguito all’ordine del Giudice Delegato di notificare il ricorso ex art. 36 l.fall. agli eredi di uno dei creditori, con conseguente nullità del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio, non sanabile dalla rimessione al primo giudice.
Avverso il decreto del Tribunale, il creditore proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Nessuno degli intimati svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, richiamando il principio per cui il reclamo avverso il progetto di riparto e quello avverso il decreto del Giudice Delegato devono essere notificati a tutti i creditori controinteressati, ossia a tutti coloro che potrebbero essere pregiudicati dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondato il ricorso, confermando che il Tribunale si era uniformato all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la nullità per violazione del contraddittorio è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. Tale rilievo non è escluso né dall’esito favorevole del procedimento per i creditori pretermessi, né dalla mancata proposizione della loro domanda di ammissione al passivo.
In relazione al secondo e terzo motivo, riguardanti rispettivamente la legittimità del compenso percepito dal curatore e la riqualificazione di un credito, la Corte li ha dichiarati inammissibili. Il Tribunale, avendo preliminarmente accertato il difetto di integrità del contraddittorio, si era correttamente astenuto dall’esame del merito del reclamo. In sede di legittimità non possono trovare ingresso le questioni sulle quali il giudice di merito non si sia pronunciato, avendole ritenute assorbite dalla decisione su un’eccezione pregiudiziale.
Quanto al quarto motivo, concernente la mancata astensione del presidente e relatore del decreto impugnato, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. In assenza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non è deducibile come motivo di nullità, poiché l’art. 111 Cost. demanda al legislatore ordinario la disciplina della garanzia di imparzialità e terzietà del giudice, attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione, che non possono ritenersi strumenti di tutela inadeguati rispetto all’art. 6 della Convenzione EDU.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, senza statuire sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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