Rinuncia al ricorso per cassazione ed estinzione del giudizio: non dovuto il contributo unificato aggiuntivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 3930 del 22.02.2026)
In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte, il giudizio si estingue e non è dovuto il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.