La revocatoria fallimentare dell’art. 67 l.fall. e le censure di legittimità (Cass. civ. Sez. 1 n. 3528 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., è inammissibile il ricorso per cassazione che, tramite censure “miste” non riconducibili ai motivi tassativi dell’art. 360 c.p.c., miri a rimettere in discussione gli accertamenti di merito in ordine alla scientia decoctionis e alla sussistenza del danno alla massa. La valutazione del materiale probatorio è riservata al giudice di merito, che non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento non accolto. L’eventus damni nella revocatoria si configura come danno in re ipsa, salva la prova contraria del convenuto, mentre la condanna all’equivalente monetario è subordinata alla mancata riconsegna dei beni. La censura di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. non è ammissibile quando si risolva in una diversa ricostruzione fattuale o in un’inferenza probabilistica alternativa.
Il Fatto
Il curatore del Fallimento convenne in giudizio una società per l’accertamento della simulazione o, in subordine, dell’inefficacia ex art. 67, comma 2, l.fall. delle vendite di beni, merci e attrezzature effettuate nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, chiedendone la restituzione o il pagamento del controvalore. Il Tribunale accolse la domanda revocatoria, condannando la convenuta a restituire la somma corrispondente al valore delle merci oggetto delle compravendite revocate. La Corte d’Appello rigettò l’appello della società, che ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, rilevando plurime ragioni di inammissibilità comuni a tutti i motivi. In primo luogo, i motivi, ad eccezione dei primi due, veicolano in modo confuso vizi eterogenei (errores in iudicando e in procedendo o censure motivazionali), in contrasto con il principio per cui il ricorso deve articolarsi in specifiche censure riconducibili ai cinque motivi di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c.
La Corte ha inoltre rilevato che le censure svolte ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili per doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., ricorrendo anche quando le due decisioni di merito siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo. L’intero ricorso, al di là delle rubriche dei singoli motivi, è risultato volto a rimettere in discussione gli accertamenti compiuti dai giudici di merito, come se il giudizio di legittimità costituisse un ulteriore grado di merito.
Nel confermare i principi nomofilattici in materia, la Corte ha ribadito che la valutazione del materiale probatorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale può selezionare le risultanze ritenute più attendibili senza dover motivare analiticamente su ciascuna di esse e senza essere tenuto a una confutazione esplicita degli altri elementi. Il ricorrente non può contrapporre la propria valutazione a quella del giudicante, e il mancato esame di prove contrastanti costituisce vizio solo se le risultanze non esaminate invalidano con certezza la ratio decidendi. La censura di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. non è ammissibile se si concretizza in una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali.
La Corte ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse meramente apparente, rispettando il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Ha infine dichiarato l’inammissibilità del ricorso anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., richiamando i principi in tema di eventus damni e danno in re ipsa nonché di condanna all’equivalente monetario in luogo della restituzione, senza condanna alle spese stante la tardività del controricorso del curatore e con raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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