Nella liquidazione coatta amministrativa l’opposizione allo stato passivo ammette domande modificate (Cass. civ. Sez. 1 n. 3886 del 21.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione coatta amministrativa, il giudizio di opposizione allo stato passivo non ha natura impugnatoria: poiché la fase di verifica dinanzi al commissario liquidatore ha carattere amministrativo e non giurisdizionale, il creditore può modificare o integrare la domanda presentata al commissario, senza che maturino preclusioni o decadenze. L’errore del giudice di merito che abbia dichiarato la domanda nuova e inammissibile non inficia la decisione se questa sia comunque fondata su una ratio decidendi di merito. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduce l’omesso esame di elementi istruttori – e non di un fatto storico – o che prospetta questioni nuove, non trattate nel giudizio di merito, senza indicare l’atto e la modalità della loro deduzione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 98 l. fall. avverso lo stato passivo depositato dal commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa, che escludeva il suo credito per lavori di manutenzione eseguiti su un compendio immobiliare. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ritenendo la domanda nuova e inammissibile rispetto a quella formulata in sede amministrativa, e comunque infondata nel merito per mancata prova del titolo di detenzione dell’immobile e dell’autorizzazione agli interventi. La società ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente corretto la statuizione di rito del Tribunale: la decisione impugnata investe il merito, e le considerazioni sulla novità della domanda non integrano la ratio decidendi. Il giudice di merito è incorso in un errore di diritto laddove ha applicato il modello impugnatorio del giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento anche alla liquidazione coatta amministrativa. In tale procedura, infatti, la prima fase ha natura amministrativa, è affidata a un soggetto estraneo alla giurisdizione e non è vincolata al contenuto di eventuali domande; pertanto, nella successiva opposizione, che costituisce la prima fase giurisdizionale, il creditore può modificare o integrare l’istanza presentata al commissario.
L’errore, tuttavia, non determina la cassazione del decreto, perché la decisione si regge autonomamente sul merito. Il motivo concernente l’omesso esame di fatti decisivi è stato dichiarato inammissibile: esso si sostanzia nella deduzione dell’erronea valutazione di elementi istruttori, come perizie e documenti, che non costituiscono “fatti” storici ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e che erano stati comunque considerati dal Tribunale.
Il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 72 e 77 l. fall., è stato dichiarato inammissibile per aspecificità: la ricorrente non ha dimostrato di aver dedotto la questione nel giudizio di merito, né ha indicato l’atto processuale in cui ciò sarebbe avvenuto, come richiesto a pena di decadenza. Infine, il motivo sulle spese non supera il vaglio di ammissibilità: la liquidazione a carico della soccombente è conforme all’art. 91 c.p.c., e la mancata compensazione costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, sindacabile solo in caso di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Nota della Redazione
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