Il giudice d’appello può utilizzare un documento non rinvenibile ma trascritto nella sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 1 n. 3500 del 17.02.2026)
Il giudice d’appello può legittimamente porre a fondamento della propria decisione un documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte, qualora il suo contenuto sia stato trascritto o indicato nella decisione impugnata o in altro atto del processo.