La notifica al solo curatore rende nulla l’intimazione verso il fallito (Cass. civ. Sez. 5 n. 3804 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi e delle cartelle esattoriali al contribuente dichiarato fallito, la doppia notifica al fallito e al curatore non costituisce condizione di legittimità dell’atto; tuttavia, l’omessa notifica al fallito, quando l’atto sia stato regolarmente notificato al solo curatore, condiziona la futura opponibilità della pretesa, sia nell’ambito della procedura concorsuale sia nei confronti del fallito tornato in bonis. Ne consegue la nullità dell’atto consequenziale, come l’intimazione di pagamento, notificato al fallito ma fondato su una cartella non notificatagli, potendo egli far valere tale vizio procedurale. Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario con riferimento al fatto storico della notifica, ma non si applica quando la circostanza sia stata contestata nel giudizio di primo grado e la sentenza di prime cure ne abbia dato atto, senza che la parte vittoriosa sia onerata di un nuovo onere di contestazione in appello.
Il Fatto
Il contribuente impugnava due intimazioni di pagamento relative a crediti già oggetto di numerose cartelle esattoriali, deducendo l’omessa notifica di queste ultime, la decadenza dal potere di riscossione e la prescrizione dei crediti, risalenti agli anni 1994 e 1995. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso solo per una parte dei crediti e lo rigettava per le cartelle rimanenti, ritenendo la prescrizione interrotta dalla notifica di un avviso di iscrizione ipotecaria e dalle intimazioni impugnate.
In sede di appello, la Commissione tributaria regionale dichiarava la nullità dell’intimazione per sette cartelle notificate esclusivamente presso il curatore del fallimento, ma la riteneva valida per le altre due. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione spiegava ricorso incidentale con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, esaminando il secondo motivo del ricorso principale, ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c.. Il giudice d’appello, affermando che la notifica delle due cartelle non era stata contestata, ha applicato erroneamente il principio di non contestazione. Il contribuente aveva, infatti, contestato la notifica sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado e la stessa sentenza della CTP aveva dato atto che l’Agenzia non aveva fornito prova della notifica di quelle cartelle, senza che fosse necessario rinnovare la contestazione in grado di appello.
La Corte ha precisato che l’apprezzamento dell’esistenza di una condotta di non contestazione è un elemento valutativo riservato al giudice di merito, ma la sua erronea applicazione può essere denunciata in cassazione, purché il ricorrente trascriva gli atti sulla cui base il giudice ha ritenuto integrata la non contestazione. Nel caso di specie, tale onere è stato assolto.
Quanto al ricorso incidentale, relativo alle cartelle notificate solo al curatore del fallimento, la Corte ha richiamato il proprio consolidato indirizzo secondo cui la doppia notifica al fallito e al curatore non è condizione di legittimità dell’atto, ma la scelta di notificare solo alla curatela condiziona la futura opponibilità dell’atto al fallito. Quest’ultimo, in caso di mancata notifica dell’atto prodromico, può far valere la nullità dell’atto successivo che gli è stato notificato, come l’intimazione di pagamento.
La nullità dell’atto consequenziale discende dalla violazione della sequenza procedimentale che, attraverso le notificazioni degli atti presupposti, garantisce l’effettivo esercizio del diritto di difesa. La CTR aveva, pertanto, correttamente riconosciuto la nullità dell’intimazione di pagamento fondata su cartelle notificate esclusivamente al curatore.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.