Risoluzione dell’accordo di sovraindebitamento e inammissibilità dei motivi generici (Cass. civ. Sez. 1 n. 3598 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risoluzione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 14, comma 2, l. n. 3/2012 non richiede la valutazione della convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria, né la sussistenza di un inadempimento di particolare gravità, essendo sufficiente il mancato adempimento degli obblighi derivanti dall’accordo omologato o l’impossibilità della sua esecuzione, anche per cause non imputabili al debitore. Il ricorso per cassazione che deduce violazioni di legge in modo confuso, con richiami a principi inconferenti, questioni nuove o censure tra loro incompatibili, è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari aveva omologato l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto dai debitori, che prevedeva il pagamento dei creditori mediante l’apporto di finanza esterna da parte di una società terza assuntrice. A seguito del mancato rispetto delle scadenze pattuite, un creditore cessionario aveva chiesto e ottenuto la risoluzione dell’accordo, con conseguente revoca del decreto di omologazione. Il tribunale aveva respinto il reclamo proposto dalla società assumente, la quale aveva quindi impugnato il decreto in Cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano formulati in modo confuso o con richiami a principi inconferenti. In primo luogo, la censura relativa all’interpretazione del provvedimento di “visto agli atti” apposto sull’istanza di differimento dei pagamenti non indicava una specifica violazione dei criteri ermeneutici ex artt. 1362 e ss. c.c., né poteva configurare un vizio di motivazione apparente, atteso che la motivazione del decreto impugnato rispettava il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Quanto alla dedotta tardività della domanda di risoluzione, la Corte ha confermato la tempestività del ricorso presentato dal creditore, essendo applicabile il termine di decadenza di cui all’art. 14, comma 3, l. n. 3/2012, che fa riferimento alla scadenza del termine per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo, non risultando spirato nel caso di specie.
La Corte ha inoltre escluso il difetto di interesse ad agire del creditore, precisando che la norma sulla risoluzione dell’accordo opera su un piano diverso e successivo all’omologazione, dove rileva esclusivamente l’inadempimento agli obblighi derivanti dall’accordo, a prescindere dalla convenienza dell’operazione. La legge richiama l’inadempimento ex se, senza connotazioni di gravità o scarsa importanza, ed è sufficiente anche l’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione per cause non imputabili al debitore.
Infine, risultano inammissibili le censure relative alla lesione del diritto di difesa per mancato accesso al PCT, difettando di autosufficienza ed essendo dedotte per la prima volta in sede di legittimità, nonché la doglianza sulla mancata riunione delle impugnazioni, che non produce effetti invalidanti in assenza di specifica comminatoria.
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Nota della Redazione
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