Il giudice d’appello può utilizzare un documento non rinvenibile ma trascritto nella sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 1 n. 3500 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prove, il giudice d’appello può legittimamente porre a fondamento della propria decisione un documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte, apprezzandone il contenuto che sia stato trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo. La valutazione circa l’effettiva produzione del documento in primo grado costituisce un accertamento di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e non illogica. Il relativo onere di dimostrazione della sussistenza del credito e della sua collocazione in prededuzione grava sul creditore che agisce per il risarcimento del danno contro il curatore per la mancata ammissione al riparto.
Il Fatto
Un avvocato, che aveva svolto attività professionali per conto di un fallimento, conveniva in giudizio il curatore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. L’attore lamentava che, a causa della mancata comunicazione del deposito del rendiconto di gestione e del progetto di ripartizione, non aveva potuto concorrere alla ripartizione dell’attivo per le proprie competenze, da qualificarsi come crediti in prededuzione. Il curatore eccepiva l’inadempienza del professionista, che, pur sollecitato, non aveva presentato tempestivamente l’istanza di liquidazione dei compensi al giudice delegato.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo che la mancata comunicazione fosse imputabile all’inerzia del difensore e che, in ogni caso, non fosse stata fornita la prova che il credito sarebbe stato soddisfatto. Avverso tale sentenza l’attore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe fondato la propria decisione su un documento (doc. 11-bis) mai prodotto in primo grado. La Corte ha rigettato la censura, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 4835 del 2023, secondo cui il giudice d’appello può utilizzare un documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte, apprezzandone il contenuto trascritto o indicato nella sentenza impugnata.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente rilevato che il Tribunale aveva trascritto parti essenziali del documento contestato nella motivazione della propria sentenza, circostanza che ne dimostrava la visione e la valutazione. La decisione del giudice di merito, pertanto, si fondava su un legittimo accertamento di fatto, basato su una presunzione semplice, e non era censurabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo di ricorso, riguardante la violazione degli artt. 38, 116 e 111 l.f., la Corte lo ha dichiarato assorbito, rilevando che il ricorrente non aveva la qualità di creditore al momento della predisposizione del rendiconto. Tale carenza, accertata dal giudice di merito, rendeva inammissibile la domanda risarcitoria, in quanto non era stata provata né l’esistenza del credito né il diritto a partecipare al riparto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove