Leasing traslativo risolto prima del fallimento: resta applicabile l’art. 1526 cod. civ. (Cass. civ. Sez. 1 n. 3003 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, l. n. 124/2017 ha natura innovativa e non spiega effetti retroattivi, con la conseguenza che il comma 138 si applica solo alla risoluzione del contratto di leasing i cui presupposti si siano verificati dopo la sua entrata in vigore. Per i contratti risolti in epoca anteriore, conserva validità la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica, a quest’ultimo, della disciplina dell’art. 1526 cod. civ. In caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, il giudice può ridurre la clausola penale che attribuisca al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati, detraendo dalle somme dovute il valore di mercato del bene, con diritto dell’utilizzatore all’eventuale residuo.

Il Fatto

Il Fallimento di una società, dichiarato nel 2009, aveva chiesto la restituzione dei canoni corrisposti dalla società fallita alla concedente per un contratto di leasing immobiliare a natura traslativa, risolto in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, invocando l’applicazione dell’art. 1526 cod. civ.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’Appello, in riforma, aveva applicato la normativa sopravvenuta dell’art. 1, commi 136-140, l. n. 124/2017, ritenendola applicabile ai rapporti ancora sub iudice e riconoscendo al concedente il diritto di trattenere i canoni già corrisposti.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Fallimento, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 2061/2021, secondo cui la disciplina del 2017 è norma innovativa e non retroattiva, applicabile solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo la sua entrata in vigore. Per i contratti risolti anteriormente, permane la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 cod. civ. a quest’ultima figura.

La Corte ha altresì escluso l’applicazione analogica dell’art. 72-quater l. fall. al caso di un contratto risolto prima della dichiarazione di fallimento, trattandosi di norma di natura eccezionale, a valenza endoconcorsuale, che presuppone lo scioglimento del contratto ancora pendente per volontà del curatore.

Ne discende che, per il leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima dell’entrata in vigore della l. n. 124/2017, il giudice di merito, ove sia pattuita una clausola penale che attribuisca al concedente il diritto di trattenere le rate pagate, ha il potere di ridurre detta penale secondo equità, contemperando il vantaggio del contraente adempiente con il margine di guadagno atteso. A tal fine, deve procedere alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione e detrarre tale valore dalle somme dovute dall’utilizzatore, riconoscendo a quest’ultimo l’eventuale residuo. La Corte ha precisato che il contrario orientamento espresso da Cass. n. 7527/2024 è rimasto del tutto isolato.

Nel caso di specie, essendo il contratto di leasing traslativo stato risolto in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, la sentenza impugnata non risulta conforme ai principi richiamati. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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