Il ricorso per cassazione è improcedibile se non depositato entro venti giorni dalla notifica (Cass. civ. Sez. 1 n. 3002 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, ai sensi dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ.. Il termine è stabilito a pena di decadenza e la relativa eccezione è rilevabile anche d’ufficio, prevalendo su ogni altra questione. La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e la sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Il Fatto
La società ricorrente, cessionaria di un credito ipotecario, aveva chiesto al giudice delegato del fallimento del debitore la sospensione della vendita di un compendio immobiliare, oggetto anche di espropriazione individuale nella quale aveva domandato l’assegnazione del bene.
Rigettata l’istanza, la società propose reclamo ai sensi dell’art. 26 legge fall., che fu a sua volta respinto dal Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso l’ordinanza del tribunale; il fallimento ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rilevato che, su ogni ulteriore considerazione, prevale ed è assorbente il rilievo dell’improcedibilità del ricorso, eccepita dal controricorrente e rilevabile anche d’ufficio, per il tardivo deposito del ricorso in cancelleria.
In applicazione dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere depositato a pena di improcedibilità nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti è emerso che il ricorso è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 21.1.2020 e depositato in cancelleria solo il 18.2.2020, oltre la scadenza del termine di legge. Il mancato rispetto del termine perentorio ha pertanto determinato la declaratoria di improcedibilità, assorbente rispetto all’esame dei motivi di ricorso.
La declaratoria di improcedibilità ha comportato la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, nonché l’attestazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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