Il giudice della revocazione non deve astenersi per aver deciso la sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 1 n. 3033 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione per errore di fatto ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non sussiste alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda per i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso del dolo del giudice di cui al n. 6 della medesima disposizione. L’erronea presupposizione dell’esistenza del giudicato interno, equivalendo all’ignoranza della regula juris, rileva quale errore di diritto e non quale errore di fatto, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca tale vizio ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale operante nel settore vivaistico, dichiarato fallito dal Tribunale di Pistoia, impugnava per revocazione, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1411/2023 che, in sede di rinvio, aveva rigettato il reclamo avverso la declaratoria di fallimento, ritenendo la natura commerciale e non agricola dell’attività svolta.
La Corte d’Appello respingeva l’impugnazione, escludendo che la violazione del giudicato interno e l’erronea valutazione dei mezzi di prova potessero integrare l’errore revocatorio. Avverso tale decisione il fallito proponeva ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dal fallimento e da alcuni creditori.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 51 e 158 cod. proc. civ., in quanto due componenti del collegio avevano già fatto parte del collegio che aveva assunto la decisione oggetto di revocazione.
I giudici di legittimità hanno ricordato che la violazione dell’obbligo di astensione, nelle ipotesi di cui all’art. 51, n. 4, cod. proc. civ., deve essere fatta valere dalla parte mediante tempestiva e rituale istanza di ricusazione ex art. 52 cod. proc. civ., non potendone invocare la violazione, in sede di gravame, come motivo di nullità della decisione. A fortiori, nessuna incompatibilità sussiste per i magistrati che partecipino alla decisione sulla domanda di revocazione avverso una sentenza da loro stessi pronunciata, atteso che l’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. ha natura percettiva e non valutativa, fatta salva l’ipotesi del dolo del giudice ex n. 6.
Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto il ricorrente privo di pregio, affermando che il giudicato, fissando la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata all’interpretazione delle norme giuridiche. L’erronea presupposizione della sua esistenza configura un errore di diritto, inidoneo a integrare gli estremi dell’errore revocatorio di cui all’art. 395, numero 4, cod. proc. civ.
La Corte ha infine precisato che il motivo non investiva propriamente una violazione del giudicato interno, quanto piuttosto la valutazione delle prove, avendo il giudice di merito dato maggior rilevo ad alcune fonti probatorie, attività che rientra nell’ordinario potere-dovere del giudice del merito e che è insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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