Il demansionamento va valutato sulle mansioni effettive, non su quelle rivendicate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4041 del 23.02.2026)
In materia di demansionamento, il giudizio di equivalenza ex art. 2103 c.c. va compiuto confrontando le mansioni successivamente svolte con quelle effettivamente espletate in precedenza, e non con quelle soltanto rivendicate come superiori. È inammissibile il ricorso che non censuri la ratio decidendi dirimente della sentenza impugnata o che deduca vizi in modo generico.