Indennità di reparto: solo per chi è addetto ai servizi di malattie infettive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3992 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato l’attribuzione di un trattamento economico non conforme alle previsioni di legge o del contratto collettivo è nulla e non può far sorgere in capo ad altri dipendenti un diritto soggettivo al medesimo trattamento. Le indennità previste dall’art. 86 del CCNL Comparto sanità 2018 competono solo al personale formalmente assegnato ai reparti ivi elencati, tra cui i servizi di malattie infettive, intesi quali articolazioni strutturali dell’organizzazione sanitaria. Ai fini della spettanza dell’emolumento è irrilevante l’effettiva attività svolta in luoghi di lavoro diversi da quelli di assegnazione.
Il Fatto
Alcuni operatori socio-sanitari, con mansione di barellieri all’interno del Pronto Soccorso ma formalmente assegnati alla Direzione Professioni Sanitarie, avevano agito in giudizio contro l’Azienda ospedaliera per vedersi riconoscere l’indennità per i servizi di malattie infettive, prevista dall’art. 86 del CCNL Comparto sanità del 21 maggio 2018. I dipendenti, che avevano percepito l’indennità in vigenza del precedente contratto collettivo, invocavano il comportamento concludente dell’Azienda e la disparità di trattamento rispetto ai colleghi formalmente assegnati al Pronto Soccorso.
La Corte d’appello di Genova, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda, ritenendo dirimente la prassi aziendale e il principio di parità di trattamento, a prescindere dall’interpretazione delle clausole contrattuali e dall’assegnazione formale dei lavoratori ai reparti di malattie infettive.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara preliminarmente inammissibile il controricorso per tardività, essendo stato depositato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 c.p.c., a fronte della notifica del ricorso avvenuta il 5 dicembre 2024.
Con il primo motivo di ricorso, l’Azienda denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 44 del CCNL 1994-1997 e 86 del CCNL 2016-2018, oltre che del d.lgs. n. 165/2001, contestando la possibilità di riconoscere trattamenti economici in deroga alle previsioni contrattuali sulla base di fatti concludenti o del principio di parità di trattamento.
La Corte accoglie il motivo, richiamando la consolidata interpretazione secondo cui la spettanza dell’indennità per il personale infermieristico è “strettamente correlata allo svolgimento di attività in reparti specifici, destinati alla somministrazione di particolari cure”. Tale indennità, pertanto, compete solo al personale addetto ai servizi – intesi quali articolazioni strutturali dell’organizzazione sanitaria – di malattie infettive, di terapia intensiva e sub-intensiva, come da precedenti giurisprudenziali.
La sentenza impugnata è quindi errata laddove ha riconosciuto il diritto ai lavoratori sulla base della mera prassi aziendale e della disparità di trattamento. Nel pubblico impiego contrattualizzato, infatti, l’atto con cui viene attribuito un trattamento economico non conforme alle previsioni di legge o del contratto collettivo è nullo e obbliga la P.A. all’azione di recupero di quanto indebitamente corrisposto; esso non può far sorgere in capo ad altri dipendenti un diritto soggettivo al medesimo trattamento.
Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la causa viene decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto della domanda originaria, essendo pacifico che i lavoratori erano addetti a reparti diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva. Le spese dei primi due gradi sono compensate, mentre i soccombenti sono condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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