Opposizione allo stato passivo quale giudizio ordinario di cognizione; motivazione apparente del decreto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3884 del 21.02.2026)
In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza del credito sulla base delle allegazioni e prove dell’opponente, non potendo limitarsi a richiamare l’inopponibilità della sentenza resa nel giudizio pregresso, a pena di nullità per motivazione apparente.