L’opposizione all’avviso di addebito non va sospesa per il giudizio promosso dal datore di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3963 del 22.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. non ricorre quando i giudizi pendenti davanti a giudici diversi abbiano ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, vertendosi in tal caso in ipotesi di identità di questioni che non legittima la sospensione ma soltanto gli istituti della riunione, della litispendenza o della continenza di cause. Il rapporto di pregiudizialità necessaria è configurabile solo tra cause pendenti tra gli stessi soggetti, non anche tra cause legate da mera pregiudizialità logica, atteso che la parte rimasta estranea ad uno dei giudizi può sempre eccepire l’inopponibilità della relativa decisione. Il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto contributivo sono autonomi: l’obbligazione contributiva, avente per soggetto passivo il solo datore di lavoro (artt. 2115 c.c. e 19, l. n. 218/1952), non vede coinvolto il lavoratore, che ne è estraneo.
Il Fatto
Il Tribunale di Ascoli Piceno era stato adito con opposizione avverso un avviso di addebito emesso dall’INPS per contributi omessi alla gestione commercianti, relativi al periodo 01/2023-12/2023. La ricorrente deduceva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con una società di cui era socia, chiedendo l’annullamento dell’iscrizione alla gestione commercianti.
Nelle more del giudizio, la società aveva proposto innanzi al Tribunale di Fermo, nei confronti dell’INPS e della lavoratrice, un ricorso volto ad ottenere l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato dal 1° aprile 2023 e la cancellazione della socia dalla gestione commercianti. Su istanza dell’opponente, il Tribunale di Ascoli Piceno disponeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ravvisando la pregiudizialità necessaria con il giudizio innanzi al Tribunale di Fermo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso per regolamento di competenza proposto dall’INPS e annulla l’ordinanza di sospensione, rilevando un triplice difetto dei presupposti della sospensione necessaria. In primo luogo, le questioni dedotte nei due giudizi sono identiche e non pregiudiziali: in entrambi si discute della sussistenza del rapporto subordinato e dei presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti. Sul punto, i giudici di legittimità richiamano il principio per cui la sospensione presuppone la pendenza di controversie aventi ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse da quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre in caso di identità di questioni soccorrono gli istituti della riunione, della litispendenza o della continenza di cause (Cass., Sez. Un., n. 27846 del 2013).
In secondo luogo, la Corte evidenzia che la ratio della sospensione necessaria è evitare il conflitto di giudicati e che essa può operare solo quando la questione da decidere sia pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche quando sia pregiudiziale in senso meramente logico, soccorrendo in tal caso l’effetto espansivo esterno previsto dall’art. 336, comma 2, c.p.c. Quanto al profilo della diversità dei soggetti, la Corte riafferma che tra cause pendenti fra soggetti diversi non è configurabile la pregiudizialità necessaria, poiché la parte estranea ad uno dei giudizi può sempre eccepire l’inopponibilità della decisione (Cass. n. 12996 del 2018).
La Corte censura inoltre la scelta di sospendere il giudizio cronologicamente precedente: ove pure la pregiudizialità fosse ravvisabile, andrebbe sospeso il giudizio successivo, non quello antecedente, dovendosi evitare che la parte possa aggirare le decadenze processuali verificatesi nel primo giudizio introducendone un secondo identico (Cass. n. 567 del 2015). Sul piano sostanziale, la decisione ribadisce la autonomia tra rapporto di lavoro, rapporto contributivo e rapporto previdenziale: l’obbligazione contributiva vede coinvolti solo il datore di lavoro e l’ente previdenziale, restando il lavoratore estraneo al rapporto contributivo (Cass., Sez. Un., n. 683 del 2003; Cass. n. 701 del 2024). La definizione del giudizio promosso dal datore di lavoro non può quindi porsi come momento pregiudiziale rispetto all’opposizione all’avviso di addebito proposta dal lavoratore.
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Nota della Redazione
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