Dirigente medico trasferito: la retribuzione di posizione variabile non è esclusa dal blocco stipendiale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3972 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento del dirigente medico da un’azienda sanitaria all’altra non determina una discontinuità del rapporto di lavoro e non comporta la perdita del diritto alla componente variabile della retribuzione di posizione. Il blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010 opera solo come tetto massimo al trattamento complessivo spettante per l’anno 2010 e non può escludere a priori il calcolo della quota variabile, trattandosi di diritto già sorto prima dell’operare del blocco. I fondi destinati alla parte variabile vanno ripartiti tra tutti gli aventi diritto; l’eventuale insufficienza può comportare una riduzione proporzionale, non la negazione per alcuni e il riconoscimento per altri. In mancanza di graduazione delle funzioni, il dirigente può agire per il risarcimento del danno da perdita di chance, salvo che il trattamento percepito nel 2012 sia già satisfattivo rispetto a quello del 2010.
Il Fatto
Un dirigente medico, dopo aver svolto servizio presso un’azienda ospedaliera con valutazione positiva e percependo la retribuzione di posizione variabile, veniva trasferito dal gennaio 2012 presso una diversa azienda sanitaria locale. Nell’ente di destinazione non gli veniva più riconosciuta tale componente retributiva. Il lavoratore agiva in giudizio per l’adempimento e il pagamento di quanto dovuto dal 2012, o in subordine per il risarcimento del danno o l’ingiustificato arricchimento.
Il Tribunale accoglieva la domanda principale, ma la Corte d’Appello, riformando la sentenza di prime cure, la rigettava integralmente, ritenendo che il riconoscimento della componente variabile trovasse un limite nel blocco stipendiale di cui alla legge n. 122/2010 e che il fondo destinato a tale voce non fosse capiente, essendo stato interamente utilizzato per il personale già in servizio. Il medico proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo, incentrati rispettivamente sul fondo di finanziamento, sugli incarichi conferiti e sul blocco stipendiale, ritenendoli fondati nei termini indicati.
Quanto al blocco stipendiale, la Suprema Corte ha chiarito che il transito da un’azienda all’altra, pur potendo comportare il mutamento dell’incarico dirigenziale, non determina alcuna discontinuità nel rapporto di lavoro. Il diritto alla componente variabile della retribuzione di posizione era già maturato in capo al lavoratore prima del trasferimento, sicché l’art. 9 del d.l. n. 78/2010 non poteva operare come esclusione a priori, ma solo come eventuale tetto al trattamento complessivo del 2012 rispetto a quello spettante nel 2010.
La Corte ha poi censurato l’assunto dell’incapienza dei fondi: la retribuzione di posizione variabile è attribuita a tutti i dirigenti che vantino il diritto, in ragione della ripartizione dei fondi esistenti. Se i fondi vi erano, andavano divisi tra tutti gli aventi diritto; l’insufficienza avrebbe potuto giustificare una riduzione proporzionale, non certo la negazione per alcuni e il riconoscimento per altri.
Quanto alla graduazione delle funzioni, la Corte ha distinto due ipotesi: se la graduazione esisteva, la parte variabile era dovuta; se mancava, l’omissione integra un inadempimento del datore di lavoro che legittima l’azione risarcitoria per perdita di chance, non l’attribuzione automatica della voce retributiva, fermo restando che nessun risarcimento spetta se il trattamento complessivo del 2012 risulti già pari o superiore a quello del 2010.
La Corte ha accolto i motivi, rigettato il primo, dichiarato assorbiti il quinto e il sesto e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
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Nota della Redazione
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