Correzione del dispositivo oltre l’errore materiale: effetti e limiti (Cass. pen. Sez. 5 n. 16145 del 04.05.2026)
La modifica del dispositivo mediante integrazione successiva è legittima solo se si tratta di errore materiale; quando incide su una statuizione decisoria che richiede valutazione, è nulla e va rimossa. L’impugnazione della sentenza che ristabilisce l’originario contenuto è inammissibile.