Rescissione del giudicato: onere di prova dell’incolpevole mancata conoscenza del processo (Cass. pen. Sez. 2 n. 16109 del 04.05.2026)
La Cassazione ribadisce che, ai fini della rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., grava sul richiedente l’onere di provare che l’assenza dal processo sia dipesa da un’incolpevole mancata conoscenza dello stesso, onere non assolto dalla mera contestazione della sottoscrizione sulla cartolina di notifica.