Continuazione: il tempo trascorso e l’assenza di programmazione escludono il vincolo (Cass. pen. Sez. 7 n. 16139 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La continuazione tra più reati non può essere presunta sulla sola base dell’omogeneità del bene giuridico o dell’analogia delle condotte, richiedendosi la prova che le singole violazioni costituiscano parte di un unico programma delittuoso deliberato ab origine nelle sue linee essenziali. Il lasso di tempo intercorso tra i fatti e l’assenza di circostanze sintomatiche di una ideazione unitaria e anticipata costituiscono indici logici che legittimamente il giudice di merito può valorizzare per escludere il vincolo. La mera inclinazione a reiterare illeciti della stessa specie, ancorché dovuta a una scelta di vita o a un generico programma criminoso da attuarsi secondo contingenti opportunità, non integra l’unicità del disegno criminoso.
Il Fatto
Il condannato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra più reati di furto. Il giudice dell’esecuzione aveva escluso l’unicità del disegno criminoso in ragione del rilevante intervallo temporale intercorso tra le condotte e della mancanza di elementi indicativi di una programmazione originaria, valorizzando per converso la diversità dei correi e le differenti modalità esecutive.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che le censure articolate dal ricorrente non superavano il vaglio di ammissibilità, sollecitando nella sostanza non consentiti apprezzamenti di merito ovvero risultando, laddove prospettavano questioni giuridiche o vizi di motivazione, manifestamente infondate o generiche.
Sul piano giuridico, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie non integra di per sé quell’unitaria e anticipata ideazione di più condotte che caratterizza l’istituto di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., richiamando Sez. U. n. 28659 del 18/05/2017 e Sez. 1 n. 39222 del 26/02/2014.
La Corte ha precisato che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle sue linee essenziali per conseguire un determinato fine, escludendosi che tale progettazione possa essere presunta sulla base della sola identità o analogia dei reati. Il requisito della ideazione originaria deve trovare dimostrazione in specifici elementi che facciano fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto di una comune determinazione volitiva.
Il giudice dell’esecuzione aveva fatto corretta applicazione di tali principi, avendo apprezzato il dato temporale come indice probatorio che, pur non decisivo, può rappresentare un limite logico alla configurabilità del vincolo, tanto più significativo quanto maggiore è la distanza cronologica tra i fatti, specie se intervallati da ripetute carcerazioni. Il ricorso, limitandosi a contestare astrattamente la conducenza di tale canone, nulla aveva opposto di concreto alla valutazione del giudice di merito.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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