Opposizione a cartella per pagamento del credito: è opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (Cass. civ. n. 5272 del 09.03.2026)
L’opposizione avverso la cartella esattoriale fondata sull’avvenuto adempimento parziale del credito, successivo alla formazione del titolo esecutivo, deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi.