Non imponibilità IVA per servizi su navi: l’onere della prova è della difesa erariale (Cass. civ. Sez. V n. 12664 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis d.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni di servizi relativi alla costruzione, allestimento o arredamento di navi destinate all’esercizio di attività commerciali richiede che i beni o servizi siano erogati direttamente in favore di un armatore che ne abbia beneficiato e che abbiano riguardato navi commerciali adibite alla navigazione in alto mare, escluse le unità da diporto. L’accertamento in fatto circa la sussistenza di tali requisiti, compiuto dal giudice di merito sulla base della documentazione prodotta, non è censurabile in sede di legittimità con una generica deduzione di violazione di legge, atteso che l’onere di specifica contestazione degli elementi fattuali grava sulla parte ricorrente.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale di Ragusa aveva accolto il ricorso della società contribuente, una società di allestimenti navali, avverso un avviso di accertamento per IVA relativo all’anno d’imposta 2011. L’ufficio finanziario contestava che i servizi di costruzione, allestimento e arredamento di natanti potessero beneficiare del regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis d.P.R. n. 633/1972, per l’assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo integrata la fattispecie agevolativa. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 8-bis citato e dell’art. 2697 cod. civ. per l’inversione dell’onere della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito la portata dell’art. 8-bis d.P.R. n. 633/1972, precisando che il regime di non imponibilità si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi concernenti navi destinate all’esercizio di attività commerciali, alla pesca o a operazioni di salvataggio, escluse le unità da diporto. Ha quindi chiarito che, per beneficiare del regime, i beni o servizi devono essere forniti direttamente all’armatore, anche per il tramite di un intermediario, e devono riguardare navi adibite alla navigazione in alto mare.
La Corte ha rilevato che il motivo di ricorso dell’ufficio finanziario non contesta affatto la circostanza, data per assodata sia dal ricorrente che dalla CTR, che le imbarcazioni in questione fossero navi commerciali adibite alla navigazione in alto mare. La difesa erariale ha invece concentrato le proprie censure sulla genericità delle fatture e sulla mancanza di contratti di appalto e subappalto, sostenendo che la CTR non avrebbe potuto evincere dalla documentazione prodotta la natura delle prestazioni rese.
La Corte ha giudicato tale censura infondata, in quanto l’affermazione della CTR circa la riferibilità delle prestazioni alla costruzione, allestimento e arredamento di natanti integra un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità se non con una censura di vizio di motivazione, non proposta. Quanto alla contestata genericità delle fatture, la Corte ha rilevato che il motivo difetta di specificità, non avendo l’ufficio riprodotto nemmeno a campione le fatture contestate.
Con riferimento ai requisiti soggettivi, la Corte ha infine ritenuto inammissibile il rilievo dell’ufficio circa la circostanza che alcune prestazioni sarebbero state rese in favore di soggetti non armatori. Tale contestazione è stata giudicata del tutto generica e marginale: l’ufficio non ha indicato gli elementi da cui trarre il proprio convincimento, né ha evidenziato le ragioni per cui debba escludersi che i beni o le prestazioni siano comunque andati a diretto beneficio degli armatori delle navi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria di nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della società contribuente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.