Ricorso in Cassazione inammissibile per carenza di specificità dei motivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20616 del 24.07.2024)
I motivi di ricorso che si limitino a reiterare eccezioni già sollevate in primo grado, o che non rispettino il principio di specificità ex art. 366 c.p.c., sono inammissibili. Il mero contrasto tra decisioni di merito non integra l’omesso esame di un fatto decisivo.