Definizione agevolata e cessazione della materia del contendere nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 20605 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni in legge n. 225/2016, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo tributario pendente in Cassazione, con conseguente pagamento delle spese da parte di chi le ha anticipate. In tale ipotesi non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la definizione agevolata non integra una soccombenza del ricorrente.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di una ditta individuale attiva nel commercio di autoveicoli, impugnava tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, emessi dall’Agenzia delle entrate all’esito di una verifica fiscale. L’Ufficio contestava un maggiore imponibile ai fini IRPEF e IRAP e l’indebita detrazione dell’IVA, sul presupposto dell’oggettiva e soggettiva inesistenza delle operazioni.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi, valorizzando la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio per il 2006 e il 2007 e l’appello incidentale del contribuente per il 2005, in relazione al mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi; nelle more depositava istanza di definizione agevolata.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha depositato, anteriormente all’adunanza camerale, istanza di declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, corredata dalla documentazione attestante la domanda presentata all’Agenzia, il deposito e il pagamento degli importi.
La Corte ha verificato che la controversia, di cui è parte l’Agenzia delle entrate, è definibile ai fini della richiamata previsione normativa, previo pagamento di quanto dovuto. L’Ufficio, con nota di deposito, ha dato atto che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata per i carichi pendenti iscritti a ruolo e ha dichiarato a sua volta di aderire all’istanza di estinzione.
Su queste basi la Corte ha dichiarato senz’altro l’estinzione del processo, ponendo le spese a carico della parte che le ha anticipate. Il percorso argomentativo è lineare: l’adesione alla definizione agevolata, seguita dalla concorde dichiarazione dell’Ufficio, fa venir meno l’interesse alla decisione e determina la cessazione della materia del contendere.
La Corte affronta poi il profilo del contributo unificato. Richiamando un orientamento consolidato della propria Sezione tributaria, ha dato atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La definizione agevolata, in quanto modalità di chiusura della lite tributaria, non configura una soccombenza del ricorrente idonea a giustificare il raddoppio della somma.
Nota della Redazione
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