Opposizione a stato passivo onere documenti limiti giudizio legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 19261 del 13.07.2025)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente deve specificamente indicare i documenti già prodotti nella fase di verifica di cui intende avvalersi, a pena di decadenza, senza che la censura possa essere formulata in termini generici. Il vizio di omesso esame concerne un fatto storico e non mere difese processuali.