Concordato preventivo, proroga del termine e priorità logica dell’inammissibilità (Cass. civ. Sez. I n. 19221 del 13.07.2025)
La proroga del termine per integrare la domanda di concordato presuppone giustificati motivi e la sua valutazione è insindacabile in cassazione. La decisione sull’inammissibilità del concordato precede logicamente, non cronologicamente, la dichiarazione di fallimento.