Motivazione apparente sulle prove e nullità del decreto di ammissione al passivo (Cass. civ. Sez. I n. 19236 del 13.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di sufficienza della motivazione non è più deducibile come vizio di legittimità dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, ma i provvedimenti giudiziari restano soggetti all’obbligo di motivazione imposto dall’art. 111, comma 6, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. Tale obbligo è violato quando la motivazione è totalmente mancante o meramente apparente, ovvero del tutto inidonea a esplicitare le ragioni della decisione, e in tal caso si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. L’obbligo coinvolge anche il momento valutativo delle prove, con particolare riguardo a quelle documentali: il giudice di merito deve dare conto in modo comprensibile e coerente del percorso logico seguito, restando viziata la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti.
Il Fatto
Il giudice delegato a una procedura fallimentare non ammetteva al passivo il credito di oltre centoquarantamila euro vantato da un’imprenditrice individuale, titolare di un’impresa edile. La creditrice proponeva opposizione allo stato passivo.
Il Tribunale di Vicenza, con decreto depositato il 1° febbraio 2021, accoglieva l’opposizione e ammetteva al passivo un importo inferiore, liquidato equitativamente, in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 5 cod. civ. Avverso tale decreto la curatela fallimentare proponeva ricorso per cassazione con sette motivi; la controricorrente resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la nullità del provvedimento e del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per l’omesso esame dell’eccezione di tardività della produzione documentale, e la confusione tra legittimazione a contraddire e titolarità del rapporto. La Corte ha rigettato entrambi i profili. L’omessa pronuncia su questioni processuali non integra il vizio di omissione di pronuncia, non essendo configurabile su tali questioni. Quanto alla legittimazione a contraddire, essa dipende dall’individuazione, nella domanda, del soggetto titolare della situazione passiva dedotta in giudizio, e la relativa carenza di legittimazione è eccepibile in ogni grado e stato del giudizio.
Nel caso concreto il tribunale aveva qualificato l’erronea indicazione del debitore come lapsus calami, ricostruzione frutto dell’esame del contenuto dell’atto di opposizione e non censurabile in sede di legittimità. L’estemporaneo riferimento al registro I.V.A. è risultato marginale rispetto a tale qualificazione.
È invece fondato il secondo motivo, che deduceva la nullità della decisione per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per aver il tribunale omesso di illustrare le ragioni per cui le evidenze testimoniali e i documenti davano conto dell’an debeatur. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nonostante la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., resta fermo l’obbligo di motivazione ex art. 111, comma 6, Cost. e art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero inidonea a esplicitare le ragioni della decisione.
L’obbligo involge anche la valutazione delle prove documentali: in tale frangente il giudice di merito è tenuto a rendere conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti. Il vizio sussiste quando la pronuncia riveli un’obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico seguito, senza alcuna esplicitazione sul quadro probatorio.
Nel caso di specie il giudice di merito si è limitato ad affermare che le evidenze testimoniali e i documenti davano conto dell’an ma non del quantum, attesa la genericità delle fatture e delle risposte dei testi ai capitoli di prova, senza indicare la ragione giuridica o fattuale posta a base del proprio apprezzamento. La Corte ha quindi cassato il decreto con rinvio al Tribunale di Vicenza in diversa composizione, assorbite le ulteriori doglianze.
Nota della Redazione
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