La rivalutazione del materiale probatorio è preclusa in sede di legittimità (Cass. civ. Sez. 3 n. 986 del 17.01.2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando formalmente la violazione di legge, si risolva in una sostanziale richiesta di rilettura del merito e di rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità.