La compensazione delle spese è legittima se la questione è oggettivamente controvertibile (Cass. civ. Sez. 3 n. 983 del 17.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione con cui il giudice del merito dispone la compensazione delle spese di lite può essere sintetica, purché non inesistente o apparente. L’art. 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui richiede “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una clausola generale, la cui applicazione è censurabile in sede di legittimità solo se fondata su norme giuridiche. La oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione data in giurisprudenza integra la nozione di gravi ed eccezionali ragioni se è sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente improntato a buona fede, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato dal Giudice di pace per reati contro l’onore e lesioni in danno di altra parte. La sentenza di appello assolutoria era stata annullata dalla Corte di cassazione, con rinvio al giudice civile competente ai sensi dell’art. 622 c.p.p., ai fini delle statuizioni civili.

Il Tribunale di Brescia, in sede di rinvio, dichiarava l’estinzione del giudizio per irrituale riassunzione, per inosservanza dell’art. 392 c.p.c., compensando però interamente le spese di lite. Il ricorrente impugnava la decisione deducendo la violazione del principio di soccombenza e il difetto di motivazione sulla compensazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati entrambi sulla motivazione della statuizione sulle spese. Ha escluso che essa fosse inesistente, poiché il Tribunale aveva fatto espresso riferimento alla controvertibilità delle questioni trattate.

Il Collegio ha quindi verificato la sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., valorizzando due profili. Da un lato, la complessità interpretativa delle modalità di riassunzione del giudizio dopo la sentenza di cassazione penale, oggetto di un contrasto ricostruito in oltre tre pagine di motivazione e chiarito solo successivamente dalle Sezioni Unite penali n. 22065 del 2021. Dall’altro, il diverso orientamento tra il Presidente del Tribunale e il primo giudice della causa in ordine alla riassunzione d’ufficio.

Richiamando il principio consolidato per cui la compensazione costituisce applicazione di una clausola generale, la Corte ha ritenuto che la controvertibilità della questione sulla ritualità della riassunzione rendesse l’atteggiamento difensivo del controricorrente improntato a oggettiva buona fede. Tale affidamento era stato peraltro ingenerato dal rigetto dell’eccezione di estinzione da parte del primo magistrato.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese del soccombente e doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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