La sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ. non opera per la mancanza della procura (Cass. civ. Sez. 3 n. 1926 del 28.01.2026)
La mancanza in atti della procura alla lite, a differenza della nullità, non è sanabile ex art. 182 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla riforma Cartabia: il giudice deve dichiarare la contumacia, non assegnare un termine per la regolarizzazione.