Cessazione materia del contendere e soccombenza virtuale nel riconoscimento causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 21 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di attribuzione concreta della pensione privilegiata, ma anche la domanda di mero accertamento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto della stessa, senza che lo stato di servizio attivo del ricorrente ne determini l’inammissibilità. Il riconoscimento in via amministrativa della dipendenza da causa di servizio, sopravvenuto in corso di giudizio per effetto dell’autotutela dell’amministrazione, determina la cessazione della materia del contendere. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione che aveva inizialmente negato il beneficio, mentre sono compensate nei confronti dell’ente previdenziale estraneo al procedimento di accertamento.

Il Fatto

Il ricorrente, Luogotenente dell’Esercito Italiano in servizio, ha impugnato il Decreto n. 4325 del 27.12.2023 del Ministero della Difesa, con il quale era stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia ortopedica al ginocchio destro, contratta a seguito di un incidente occorso in Caserma, quale presupposto del trattamento pensionistico di privilegio.

Il diniego recepiva il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che aveva ricondotto l’etiopatogenesi dell’infermità a carenze costituzionali del soggetto. Il ricorrente ha contestato le carenze procedimentali dell’accertamento e le lacune motivazionali del referto, domandando l’accertamento della dipendenza da causa di servizio. In corso di causa il Ministero della Difesa ha sottoposto nuovamente il caso all’organo tecnico, che con parere del 03.07.2024 ha riconosciuto l’infermità dipendente da causa di servizio; con Decreto n. 3145 del 10.07.2024 è stato annullato il provvedimento di diniego.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Giudice Unico afferma la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti. La domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto della pensione privilegiata, rientra nella giurisdizione contabile al pari della domanda di attribuzione concreta del trattamento. Lo stato di servizio attivo del ricorrente non esclude l’accertamento, potendo rilevare soltanto sul piano dell’ammissibilità della domanda, evenienza non ravvisabile nel caso concreto. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 4325/2014, le Sezioni Unite n. 1306 del 2017 e Corte dei conti, Sez. I App., n. 105/2020.

Nel merito, la domanda originariamente proposta è stata accolta in via amministrativa dal Ministero della Difesa. L’istanza del ricorrente, finalizzata alla declaratoria di dipendenza da causa di servizio, ha trovato riconoscimento nel nuovo parere dell’organo tecnico e nel conseguente decreto di annullamento del diniego. Ne deriva la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla pronuncia giurisdizionale.

Quanto alle spese, il Giudice Unico distingue la posizione dei resistenti. Nei confronti dell’INPS, estraneo al procedimento di accertamento della dipendenza, le spese sono compensate: il ricorrente, ancora in servizio, non è titolare di alcuna posizione previdenziale, pur essendo portatore di un interesse ad agire in vista di un futuro trattamento di privilegio.

Nei confronti del Ministero della Difesa, invece, opera il principio della soccombenza virtuale. All’esito dell’autotutela esercitata dall’amministrazione è emerso con evidenza che il beneficio rilevante ai fini previdenziali, oggetto della domanda, era sostanzialmente fondato. La liquidazione degli onorari e dei diritti avviene d’ufficio in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della difficoltà della lite e delle attività processuali espletate. Le spese sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *