Giurisdizione contabile su causa di servizio per pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. II App. n. 149 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
È devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di condanna al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della dipendenza da causa di servizio, quale presupposto del futuro trattamento pensionistico privilegiato. Il criterio di collegamento è costituito dalla materia, con carattere esclusivo di tale giurisdizione. Non rileva che il dipendente non sia cessato dal servizio, non potendosi negargli il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario per far valere successivamente il diritto alla pensione privilegiata. Quanto all’ammissibilità, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., è sufficiente che sussista una relazione tra l’oggetto della controversia e il prodotto dell’attività amministrativa che ne è alla base, essendo il provvedimento che ha esitato la procedura di riconoscimento della causa di servizio idoneo a soddisfare la condizione di ammissibilità dell’azione.
Il Fatto
Un dipendente della polizia penitenziaria, ancora in servizio, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, dopo il rigetto opposto in sede amministrativa. La domanda amministrativa era stata presentata al fine dell’equo indennizzo, senza riferimento a benefici pensionistici.
Il giudice di primo grado ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, ritenendo che dall’istanza non emergesse alcun nesso teleologico con il trattamento pensionistico privilegiato e che, in assenza di specifica domanda amministrativa, il ricorso fosse inammissibile. Il lavoratore ha proposto appello, sostenendo la sussistenza della giurisdizione contabile e l’ammissibilità della domanda, avendo prospettato in ricorso l’interesse al futuro trattamento pensionistico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette la contumacia dell’amministrazione appellata, non costituitasi nonostante il rituale instaurarsi del contraddittorio, e ritiene l’appello fondato per quanto di ragione. La questione centrale è se la domanda di mero accertamento della dipendenza da causa di servizio, prospettata in funzione del futuro trattamento pensionistico, appartenga alla giurisdizione contabile e sia ammissibile in mancanza della domanda amministrativa di pensione privilegiata.
La Sezione richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, in ragione del carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento della materia. Non ha rilievo la circostanza che l’interessato non sia cessato dal lavoro.
Il giudice di prime cure aveva negato la giurisdizione valorizzando il contenuto della domanda amministrativa, anziché il petitum sostanziale della domanda giudiziale. L’appellante, in ricorso, ha prospettato l’interesse al riconoscimento della dipendenza dal servizio in ragione del futuro trattamento pensionistico, richiamando l’unicità dell’accertamento ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 461/2001.
Il Collegio aderisce al principio nomofilattico delle Sezioni riunite della Corte dei conti, secondo cui, quando vi è un provvedimento che abbia esitato la procedura amministrativa di valutazione della dipendenza della infermità da causa di servizio, è pienamente soddisfatta la condizione di ammissibilità dell’azione, non essendo necessario che la domanda amministrativa attenga al diritto a pensione. È sufficiente che sussista una relazione tra l’oggetto della controversia e il prodotto dell’attività amministrativa che ne è alla base, potendo l’interessato avere attualità di interesse a contrastare il giudizio di non dipendenza per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla futura richiesta di pensione privilegiata.
L’appello è pertanto accolto e, ai sensi dell’art. 199, comma 2, cod. giust. cont., gli atti sono rimessi al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d’appello.
Nota della Redazione
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