Cessazione materia del contendere nel ricalcolo pensionistico ex art. 54 d.P.R. 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 13 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la cessazione della materia del contendere consegue alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa del ricorrente, quando l’Amministrazione abbia integralmente provveduto sulla relativa istanza prima del deposito del ricorso giurisdizionale. In tal caso, pur non essendovi soccombenza formale in senso processuale, la compensazione delle spese risulta giustificata dall’esigenza di non addossare al ricorrente l’onere di un contenzioso resosi necessario per ottenere il riconoscimento del diritto. Il ricalcolo del trattamento pensionistico con l’attribuzione del coefficiente di rendimento del 2,44%, comprensivo di interessi legali e arretrati, integra la piena soddisfazione della domanda, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Il Fatto
I ricorrenti, che avevano prestato servizio rispettivamente nella Polizia Penitenziaria e nella Polizia di Stato, hanno convenuto in giudizio l’INPS per ottenere il ricalcolo, la riliquidazione e il pagamento del trattamento pensionistico con l’attribuzione del coefficiente di rendimento del 2,44% previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. In precedenza, in data 28 marzo 2023 e 26 aprile 2023, gli stessi avevano inviato per PEC alla direzione provinciale competente la relativa istanza di ricalcolo.
Nel corso del giudizio, con comparsa del 14 giugno 2023, la difesa dell’INPS ha dichiarato che gli uffici amministrativi avevano già provveduto a riliquidare la prestazione pensionistica dei ricorrenti, con attribuzione del coefficiente del 2,44%, interessi legali e arretrati, disponendo il pagamento con le rate di dicembre 2023 e di ottobre 2023. L’Istituto ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. La difesa dei ricorrenti ha assentito alla richiesta.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Giudice unico attiene alle conseguenze processuali dell’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione rispetto a una pretesa fatta valere in giudizio. La Corte accerta che l’INPS ha provveduto concretamente sulle istanze dei ricorrenti, emanando il provvedimento di riliquidazione con il riconoscimento del coefficiente di rendimento del 2,44%, oltre interessi e arretrati.
Il dato dirimente è di ordine cronologico: l’Amministrazione ha dato soddisfazione alla pretesa prima del deposito del ricorso giurisdizionale. Ciò esclude la configurabilità di un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio e determina la cessazione della materia del contendere, recependo peraltro l’espresso assenso delle difese dei ricorrenti.
Sul regolamento delle spese, la Corte ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione. La decisione si fonda sul rilievo che l’INPS ha provveduto in ordine alle istanze solo dopo la loro presentazione e che il ricorso si è reso necessario per ottenere il riconoscimento del diritto. La compensazione recepisce d’altro canto l’istanza formulata dall’Istituto e ribadita all’udienza del 21 dicembre 2023.
Il provvedimento così definisce il giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e spese compensate, fissando in trenta giorni il termine per il deposito della sentenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.