Improcedibile l’appello per mancata comparizione dopo l’ordinanza ex art. 196 c.g.c. (Corte dei Conti Sez. II App. n. 148 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
All’esito dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 196 c.g.c. e ritualmente comunicata, la mancata comparizione dell’appellante all’udienza di discussione impone la declaratoria di improcedibilità dell’appello. Il relativo giudizio non prosegue e non può essere deciso nel merito. Le spese del grado possono essere compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Il Fatto
Un pensionato, già appartenente alle forze armate e collocato in quiescenza con anzianità al 31 dicembre 1995 inferiore a diciotto anni, aveva chiesto il ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico mediante l’aliquota prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché quella applicata dall’ente previdenziale ai sensi dell’art. 44 del medesimo decreto.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, aveva respinto il ricorso. Proposto appello, l’INPS si è costituito dichiarando di aver riliquidato la pensione con l’aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità e di aver corrisposto gli arretrati, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto, all’udienza del 14 dicembre 2023, della mancata comparizione dell’appellante e ha fissato d’ufficio l’udienza di discussione ai sensi dell’art. 196 c.g.c., disponendo che la segreteria ne desse comunicazione.
La questione decisa non attiene al merito pensionistico, ma al comportamento processuale della parte. L’ordinanza a verbale risulta ritualmente comunicata all’appellante a cura della segreteria con pec del 3 gennaio 2024.
A fronte di tale adempimento, la mancata comparizione del pensionato all’udienza odierna produce l’effetto tipico previsto dalla norma: il Collegio dichiara l’improcedibilità dell’appello. La fattispecie ricostruita è quella della sanzione processuale per difetto di impulso della parte appellante, non quella della cessazione della materia del contendere prospettata dall’ente previdenziale, né dell’inammissibilità invocata in via conclusiva dalla difesa dell’INPS.
Sul piano delle spese, la Corte le compensa integralmente ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., con declaratoria di improcedibilità che chiude il grado di appello senza esame del merito.
Nota della Redazione
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