Rito abbreviato contabile: pagamento e definizione del giudizio di responsabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c., il convenuto in primo grado può chiedere la definizione alternativa del giudizio di responsabilità mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. Ammesso al rito con decreto, il convenuto che provveda al pagamento integrale e tempestivo della somma fissata consente al giudice di definire il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.. La scelta di tale regime produce la preclusione alla prosecuzione con il rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza di primo grado. Le spese di giustizia sono liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato un medico, primo operatore di un’équipe chirurgica, contestandogli la responsabilità per colpa grave in relazione al decesso di una paziente avvenuto dopo un intervento di laparoscopia eseguito nel 2017. La responsabilità penale per omicidio colposo era stata accertata in sede penale e confermata nei successivi gradi di giudizio. La compagnia assicurativa dell’azienda sanitaria aveva stipulato con i congiunti della paziente due transazioni, con esborso complessivo interamente a carico dell’azienda per effetto della franchigia contrattuale.
La Procura contabile ha quantificato il danno erariale addebitabile al convenuto applicando il limite previsto dall’art. 9, comma 5, della legge n. 24/2017, pari al triplo della retribuzione lorda percepita all’epoca dei fatti. Il convenuto ha chiesto di essere ammesso alla definizione con rito abbreviato, offrendo il pagamento di una somma comprensiva di rivalutazione, spese e oneri di legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 130, comma 1, c.g.c., che configura il rito abbreviato come strumento alternativo a quello ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e con lo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. La richiesta va presentata a pena di decadenza nella comparsa di risposta, previo parere del pubblico ministero.
Nell’ambito di tale rito, ai sensi dell’art. 130, comma 6, c.g.c., il Collegio valuta sulla base dello stato degli atti, senza approfondimento istruttorio, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta, tenendo conto della gravità della condotta e dell’entità del danno.
Nel caso concreto, dopo il decreto di ammissione al rito, il convenuto ha provveduto tempestivamente al pagamento integrale della somma fissata, depositando la documentazione bancaria e la quietanza rilasciata dall’azienda sanitaria. Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole e ha dato atto del regolare pagamento.
Il Collegio, considerato il parere del pubblico ministero, ritiene sussistenti tutte le condizioni per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., con le conseguenze processuali che derivano dalla scelta di tale regime. Tali conseguenze consistono nella preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e nella non impugnabilità della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di giustizia, il Collegio richiama le considerazioni già svolte nel decreto di ammissione, con le quali la proposta di definizione agevolata era stata ritenuta congrua in applicazione dei parametri della gravità della condotta e dell’entità del danno contestato, ritenendo il fondamento della responsabilità amministrativa e l’assenza di elementi che ne potessero consentire una assoluzione. Le spese sono pertanto poste a carico del convenuto secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nota della Redazione
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