Perequazione 2011 fuori dal blocco: aumento dovuto da gennaio 2012 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 144 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il blocco della perequazione automatica introdotto dall’art. 24, comma 25, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, opera esclusivamente per gli anni 2012 e 2013 e non include l’annualità 2011. La decorrenza dell’erogazione degli aumenti, differita al 1° gennaio dell’anno successivo dall’art. 14, comma 1, della legge n. 724/1994, non delimita l’arco temporale dell’an del diritto: essa indica soltanto il momento di corresponsione di un beneficio già entrato nella sfera giuridico-patrimoniale del pensionato nell’annualità precedente. Ne consegue che il trattamento di quiescenza maturato per il 2011 va corrisposto con decorrenza 1° gennaio 2012, restando estraneo alla limitazione di legge. La sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 e il successivo d.l. n. 65/2015 riguardano le sole annualità 2012 e 2013, senza incidere sul diritto relativo al 2011.
Il Fatto
Una pensionata aveva chiesto il riconoscimento della perequazione automatica relativa all’anno 2011, da corrispondere con decorrenza 1° gennaio 2012. Il giudice monocratico della Sezione giurisdizionale per la Campania aveva accolto il ricorso, ritenendo che l’Istituto previdenziale avesse applicato il blocco anche ai miglioramenti riguardanti il 2011, annualità non contemplata dalla limitazione. Avverso tale pronuncia l’Inps ha proposto appello, lamentando la violazione dell’art. 24 del d.l. n. 201/2011 e sostenendo che il blocco dovesse intendersi operativo sin dal gennaio 2012, con regolare erogazione delle somme dovute per il 2011.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame e ricostruisce il meccanismo della perequazione automatica. Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992, l’importo delle prestazioni è adeguato annualmente all’aumento del costo della vita secondo l’indice FOI, con effetto dal 1° novembre di ogni anno; l’art. 14, comma 1, della legge n. 724/1994 ha poi differito tale decorrenza al 1° gennaio successivo. Le percentuali sono fissate con decreti ministeriali, salvo conguaglio.
In questo quadro è intervenuto l’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011, che per gli anni 2012 e 2013 ha escluso la rivalutazione per le pensioni superiori a tre volte il minimo. La limitazione è stata poi mitigata dalla sentenza n. 70/2015 e dal d.l. n. 65/2015, che hanno consentito il parziale recupero per gli anni del blocco.
L’Istituto sosteneva che il riferimento all’anno 2010 contenuto nei decreti ministeriali del 19 novembre 2010 e del 18 gennaio 2012 andasse letto come anno di rilevazione della variazione dei prezzi, con decorrenza gennaio 2011, e che pertanto la perequazione 2011 sarebbe stata regolarmente erogata. Il Collegio non condivide questa lettura: la decorrenza dell’erogazione differita non può valere come elemento di demarcazione dell’an del diritto, rimasto immutato nella sua cadenza annuale. Il beneficio entra nella titolarità giuridico-patrimoniale del pensionato nell’annualità cui si riferisce.
I decreti richiamati, con la percentuale dell’1,6% e il conguaglio dello 0,2%, si riferiscono dunque al beneficio spettante per il 2010, non per il 2011, come risulta dal tenore letterale del decreto del 19 novembre 2010. Neppure giova il richiamo ai passaggi della sentenza n. 70/2015, che riguardano le annualità 2012 e 2013, trattandosi per il resto di espressioni utilizzate dalle parti negli atti di rimessione.
Il Collegio precisa infine che le considerazioni sulla spesa pensionistica restano estranee al giudizio, rientrando nel bilanciamento riservato alla discrezionalità del legislatore. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza gravata e spese compensate ex art. 31, comma 3, c.g.c..
Nota della Redazione
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