Difetto di giurisdizione contabile sull’accertamento della causa di servizio finalizzato al congedo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 41 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie concernenti l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità che il dipendente della Polizia penitenziaria ancora in servizio assuma contratte per fatti di servizio, ove la domanda sia proposta al fine del collocamento in congedo e non del trattamento pensionistico privilegiato, appartengono alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro, individuato nel giudice amministrativo. La giurisdizione della Corte dei conti, quale giudice delle pensioni pubbliche, resta radicata solo quando il petitum sostanziale investa il diritto a pensione, ovvero l’accertamento della causa di servizio sia prospettato quale presupposto del futuro trattamento di privilegio. Non basta il generico richiamo, contenuto nella motivazione dell’atto introduttivo, alle implicazioni del riconoscimento ai fini dell’equo indennizzo, della pensione privilegiata o della qualità di vittima del dovere quando le conclusioni rassegnate si esauriscano nella richiesta di collocamento in congedo.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo coordinatore della Polizia penitenziaria in servizio, espone di essere stato aggredito da un detenuto nel corso del servizio. Assume di aver riportato lesioni al volto e, col tempo, un quadro patologico crescente, con ipoacusia neuro sensoriale e riduzione del visus, oltre a ulteriori patologie concomitanti. Presenta istanza amministrativa di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; il Comitato di verifica per le cause di servizio esprime parere sfavorevole.
Impugna quindi il decreto di rigetto davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie, con ascrizione alla tabella A, categoria 8, del d.P.R. n. 915/78, la declaratoria di inidoneità alla prosecuzione del servizio e il collocamento in congedo. Le Amministrazioni resistenti eccepiscono il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione contabile. Richiamando l’art. 386 cod. proc. civ., il giudice delle pensioni ribadisce che la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale: ciò che rileva è l’oggetto effettivo e la natura reale della controversia, non la prospettazione della parte. Il criterio di riparto va ricercato nella protezione che l’ordinamento accorda in astratto alla posizione dedotta.
Il ricorrente aveva invocato le Sezioni Unite n. 4325/2014 e la decisione delle Sezioni Riunite n. 12/2023, secondo cui appartiene alla Corte dei conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta insieme a quella di pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento quale presupposto del trattamento di privilegio. La Corte osserva tuttavia che, nella specie, quella domanda è stata formulata in funzione del collocamento in congedo.
Il discrimine tra giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e giurisdizione del giudice delle pensioni pubbliche dipende dall’oggetto: se la domanda riguarda il pagamento della pensione privilegiata, o anche soltanto l’accertamento della causa di servizio proposta al fine di ottenerlo, opera la giurisdizione contabile; se invece investe elementi che connotano in via immediata e diretta il rapporto di lavoro o la sua cessazione, la cognizione spetta al giudice del rapporto. Il mero richiamo, contenuto nella motivazione, alle ricadute sulle future prestazioni non basta a radicare la giurisdizione contabile.
La Corte valorizza l’art. 128 del d.lgs. n. 443/92, che disciplina l’idoneità al servizio degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e riconnette al grado di ascrivibilità delle lesioni la possibilità di giudizio di non idoneità. La richiesta di riconoscimento della causa di servizio di patologie ritenute ascrivibili alla categoria 8 della tabella A in vista del congedo costituisce questione connessa al rapporto di lavoro e, solo eventualmente, alla sua cessazione.
Il giudizio è quindi definito con una pronuncia sulla questione pregiudiziale: è dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, indicandosi nel giudice amministrativo il giudice munito di potestas iudicandi, ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 104/2010. Essendo stato definito il giudizio su questione pregiudiziale, le spese di lite sono compensate; nessun provvedimento è adottato sulle spese di giustizia per il principio di gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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