Riliquidazione pensione militare, aliquota 2,44% e decorrenza degli arretrati (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 40 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei confronti del personale militare cessato dal servizio con oltre vent’anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni, la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto va calcolata applicando il coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile maturato, e non l’aliquota fissa del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. Il termine decadenziale triennale di cui agli artt. 204 e 205 d.P.R. n. 1092/1973 non opera quando la pretesa di riliquidazione non si fondi su errore di fatto, errore nel computo dei servizi o su documenti nuovi o falsi, ma su un errore di diritto. La prescrizione quinquennale dei ratei è interrotta dalla istanza inviata dal pensionato all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Quattro ricorrenti, tre già appartenenti alla Polizia di Stato e uno all’Arma dei Carabinieri, titolari di trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto e con anzianità di servizio al 31.12.1995 inferiore a quindici anni, hanno lamentato che la quota retributiva era stata quantificata applicando l’aliquota di cui all’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973 in luogo del più favorevole coefficiente indicato dalle Sezioni Riunite n. 1 e 12/2021/QM. Dopo quattro diffide alle sedi territoriali dell’INPS, i ricorrenti hanno adito la Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto al ricalcolo.
Nel corso del giudizio l’INPS ha dato atto di aver riliquidato d’ufficio le posizioni di tre ricorrenti, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, mentre per il quarto ricorrente, ex dipendente dell’Arma dei Carabinieri, ha eccepito che il trattamento era ancora gestito dall’Amministrazione datoriale, evocando in causa il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha anzitutto dichiarato la cessazione della materia del contendere per tre ricorrenti, essendo intervenuto il riconoscimento spontaneo dell’INPS del diritto alla rideterminazione con l’aliquota annua del 2,44% per il calcolo della quota retributiva.
Il prosieguo della motivazione è stato quindi riferito alla sola posizione del ricorrente dell’Arma. La Corte ha ricostruito il quadro delle Sezioni Riunite n. 1 e 12/2021/QM, che hanno enunciato il principio secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con l’applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, escludendo l’aliquota fissa del 44%.
Applicando tale coordinate ermeneutica al caso concreto, in cui il ricorrente vantava un’anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni, il ricorso è stato parzialmente accolto con riconoscimento del diritto alla riliquidazione della quota retributiva.
La Corte ha poi respinto l’eccezione di decadenza sollevata dall’Amministrazione datoriale: il termine triennale di cui agli artt. 204 e 205 d.P.R. n. 1092/1973 presuppone un errore di fatto, un errore nel computo dei servizi o documenti nuovi o falsi, presupposti non ravvisabili nella specie, che attiene a un errore di diritto.
Ha invece accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall’INPS: collocato il ricorrente in congedo il 9.7.2007 e risalendo il primo atto interruttivo al 1.12.2021, l’istanza inviata via mail all’Amministrazione è stata ritenuta idoneo atto interruttivo. Sono stati pertanto dichiarati prescritti i ratei maturati e non riscossi anteriormente al 1° dicembre 2016. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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